Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
È in corso di pubblicazione il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono in più moderni sistemi digitali.
Il contributo, in particolare, è riconosciuto a condizione che sulle etichette di almeno il 25% della produzione complessiva imbottigliata sia apposto, per un periodo minimo di tre anni, un codice a barre bidimensionale (QR code) che rimandi a un sito web multilingue contenente informazioni sul territorio di provenienza del vino dal punto di vista storico, culturale ed enogastronomico. Per l’assegnazione del contributo è prevista una procedura a sportello e, pertanto, lo stesso sarà assegnato in base all’ordine di presentazione delle relative istanze.
Al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, l’art. 1, commi 842 e 843, Legge n. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, ha previsto la concessione, per l'anno 2022, di un contributo a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investono in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che consenta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro.
La definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi sono state demandate ad un apposito Provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero del Turismo, ora in corso di pubblicazione.
Il Decreto Interministeriale rimanda, tuttavia, ad un successivo Provvedimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, la definizione dei requisiti richiesti, dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze, dei criteri di selezione e delle spese ammissibili.
La domanda di contributo può essere presentata dai:
Nella definizione di produttori rientrano i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Al contributo sono ammessi gli investimenti in sistemi digitali che, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue (almeno altre due lingue oltre all’italiano) nel quale siano presenti la descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico - culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
L’apposizione del codice a barre bidimensionale deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 in materia di informazioni sugli alimenti, e dei Regolamenti (UE) nn. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e 2019/33 del 17 ottobre 2018 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
I soggetti ammessi al contributo devono garantire, per un periodo minimo di tre anni, l’apposizione del QR code sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell’istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa. Tali soggetti devono poi garantire, sempre per un periodo minimo di 3 anni, il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale e il sito web multilingue.
Le risorse assegnate all’incentivo sono destinate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo una procedura a sportello (assume dunque rilievo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo).
L’importo del contributo concedibile a ciascun singolo beneficiario varia da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro, sulla base del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice.
La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice, in base alla graduatoria approvata. In ogni caso, la percentuale massima di contributo erogabile non può superare il 70% delle spese ammesse.
È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l’erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, maggiorato dell’interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Con un apposito Provvedimento, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame, sarà istituita la commissione giudicatrice che, come sopra anticipato, dovrà provvedere a verificare l’ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione, assegnando a ciascuna di esse un punteggio, da attribuire in base alla scheda contenente i criteri di valutazione allegata allo stesso Provvedimento.
Saranno ammessi al contributo i progetti che otterranno un punteggio maggiore o uguale a sei decimi del punteggio attribuibile.