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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus I documenti per il trasporto dell’uva: esoneri e tolleranze

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durante il periodo vendemmiale, salvo i casi di esonero, per il trasporto di uve è necessaria l’emissione di un documento di accompagnamento. di seguito vedremo gli obblighi relativi ai documenti di trasporto delle uve e la tolleranza ammessa sulla quantità indicata. la soluzione. per il trasporto delle uve da vino dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale (vademecum vendemmiale 2022). ugualmente, non è richiesto alcun documento di accompagnamento:. per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale;. nei casi in cui il trasporto dei prodotti vitivinicoli sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, all’interno del territorio nazionale e per una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70 km; o senza cambiamento di proprietario;. o tra due locali della stessa impresa o tra locali appartenenti ad un gruppo di produttori. analoga deroga, a parità di condizioni, sussiste anche nel caso di una c.d. “triangolazione”, in cui il trasporto di uve da vino dal vigneto direttamente alla cantina destinataria abbia avuto luogo nelle seguenti circostanze:. acquisto delle uve in blocco a frutto pendente da parte dello speditore x, non in possesso di alcun deposito né, pertanto, del registro telematico;. vendita delle uve ad un intermediario acquirente y, anch’esso senza deposito né registro;. vendita delle stesse uve, da parte dell’acquirente, alla cantina destinataria z. in questo caso, infatti, lo speditore x rappresenta a tutti gli effetti un produttore di uva (art. 2, par. 1, lett. e), regolamento delegato (ue) n. 2018/273) e la tracciabilità del prodotto, nonostante l’esenzione dal documento di accompagnamento vitivinicolo, è garantita attraverso l’adempimento dell’obbligo di presentare le relative dichiarazioni di raccolta (a carico di x) e di produzione (a carico di z). nei casi esclusi dall’esonero, l’obbligo di emissione del documento di trasporto per le uve permane. se viene utilizzata la pesa pubblica, nel caso di un documento mvv-e che scorti il trasporto delle uve su territorio nazionale con partenza dal vigneto fino alla cantina, essendo obbligatoria l’indicazione della quantità, qualora ci si avvalga della facoltà di annotare sul documento stesso la dicitura “pesa pubblica 14”, è possibile indicare:. nel campo obbligatorio della quantità la cifra simbolica di “1” kg;. nel campo 17.2d, “altre informazioni”, la dicitura “pesa pubblica”. (allegato vademecum vendemmiale 2022). attenzione: per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell’1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell’1,5% rispetto a quella indicata sull’mvv-e già validato, lo stesso è annullato ed è redatto un nuovo mvv-e con l’indicazione della quantità esatta (d.m. n. 9400871 del 28 dicembre 2020). esonero dal documento di trasporto: le soluzioni in breve. trasporti per i quali lo speditore oppure il destinatario siano soggetti diversi dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti (ad esempio, se il destinatario è un consumatore finale). trasporti per i quali lo speditore sia un soggetto diverso dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti ed il destinatario sia un rivenditore al minuto. i trasporti:. · dal vigneto ai locali di vinificazione;. · tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori;. · senza cambiamento di proprietario (ad esempio, prodotti consegnati a o prodotti restituiti da chi effettua detenzione o lavorazioni per conto di terzi committenti);. a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico paese membro, o sia stato approvato dalle autorità competenti degli stati membri interessati (allo stato attuale l’icqrf non ha dato l’approvazione per l’esenzione di alcun trasporto dagli altri stati membri dell’unione europea verso l’italia e dall’italia verso gli altri paesi membri). tolleranza sulla quantita’. per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell’1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. redazione ©riproduzione riservata
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