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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Depositi fiscali di vino: vendita in UE ed extra UE

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per deposito fiscale si intende l’impianto ove sono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei relativi diritti, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria. in merito ai prodotti vinicoli in regime di deposito fiscale, di seguito vedremo nel dettaglio le modalità di vendita verso un paese comunitario e verso un paese extracomunitario. 1° caso. il depositario autorizzato italiano, che cede vino in regime sospensivo ai fini dell'accisa a un soggetto passivo di un altro paese comunitario, deve emettere il daa telematico (e-ad). detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti con codice d’accisa:. deposito fiscale autorizzato;. destinatario registrato;. destinatario registrato che riceve solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa. l'esempio che segue può aiutare a comprendere gli adempimenti previsti. il deposito fiscale italiano cede 1.000 bottiglie di vino spumante a un commerciante tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in germania. la procedura si svolge come segue:. il produttore italiano verifica il codice d’accisa comunicato dal soggetto estero;. il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza dell’e-ad, che viene convalidata con l’attribuzione dell’arc;. il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-ad;. nel caso di invio della merce in un paese che applica l’accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio, avviene in germania per il vino spumante), il produttore italiano garantisce l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel paese di destinazione);. il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell'art.41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993 e trasmette la fattura al sistema di interscambio con il codice destinatario “xxxxxxx”;. il produttore italiano presenta il modello intra 1-bis (cessione di beni);. il produttore italiano ottiene la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino (prova di cessione intracomunitaria) e la tiene agli atti;. il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco (notifica di ricevimento) e svincola la cauzione. 2° caso. un’azienda con deposito fiscale vende vino a un soggetto passivo stabilito in un paese extracomunitario con dichiarazione di esportazione presentata a nome del produttore italiano. in questo caso, occorre distinguere tra due diverse situazioni:. il vino è destinato a uscire dal territorio comunitario da una dogana italiana;. il vino è destinato a uscire dal territorio comunitario da dogana di un altro paese membro. nel primo caso (a), è possibile gestire l’operazione emettendo i documenti previsti per la circolazione interna (ddt, fattura accompagnatoria, ecc.). occorre, dunque, osservare i seguenti adempimenti:. il produttore italiano emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’iva, indicando in fattura la dicitura: “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è posto a carico del venditore italiano;. “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è posto a carico del cliente estero;. il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro iva fatture emesse;. il produttore italiano trasmette all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica (normalmente a mezzo spedizioniere doganale), la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita;. il produttore emette i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione interna;. il trasportatore parte per la dogana di esportazione, la quale, dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi, rilascia, in forma cartacea, il dae sicurezza (documento di accompagnamento esportazione sicurezza);. il trasportatore si avvia alla dogana di uscita e presenta il modello dae sicurezza; l’ufficio doganale di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario;. l'ufficio doganale di uscita comunica il messaggio ivisto agli utenti del servizio telematico doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);. il produttore comprova l’avvenuta esportazione mediante interrogazione online del sistema informativo tramite mrn, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo. nel caso b), l’impresa detentrice il deposito fiscale deve emettere e-ad sulla dogana di esportazione. occorre, quindi, osservare i seguenti adempimenti:. il produttore italiano (cedente) emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’iva, indicando in fattura la dicitura: “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è posto a carico del venditore italiano;. “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;. il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro iva fatture emesse;. il produttore italiano invia al sistema informatizzato dell’agenzia delle dogane la bozza dell’e-ad che la convalida e attribuisce l’arc;. il produttore trasmette all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica (normalmente a mezzo spedizioniere doganale), la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di uscita; nella casella n. 44 del dau viene indicato il codice arc;. il produttore italiano fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-ad;. il trasportatore parte per la dogana di esportazione che, dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il dae sicurezza, comprensivo del riferimento “arc”;. il trasportatore si avvia alla dogana di uscita e presenta il modello dae sicurezza; l’ufficio doganale di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario. la dogana di esportazione notifica all'intestatario dell'e-ad la “nota di esportazione” con i dati di uscita e chiude l’mrn. con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate;. l'ufficio doganale di uscita comunica il messaggio ivisto agli utenti del servizio telematico doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);. il produttore comprova l’avvenuta esportazione con il possesso della nota di esportazione o mediante interrogazione online del sistema informativo tramite mrn, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo. redazione ©riproduzione riservata
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