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Angelo Frascarelli
Luca Palazzoni
pacchetto-ortofloro-plus Intervento riconversione e ristrutturazione dei vigneti

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il decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022 definisce le modalità e le condizioni per l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024. le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:. la riconversione varietale che consiste: nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;. nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. la ristrutturazione, che consiste: nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto. i vigneti ristrutturati e riconvertiti con l’intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e, di conseguenza, non beneficia di aiuto la normale gestione dei vigneti e il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. le regioni possono adottare proprie determinazioni motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori, inerenti a:. la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;. la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;. l’individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati;. l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;. la superficie minima oggetto dell’intervento;. le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle ammissibili;. il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;. la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata;. le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del regolamento delegato. inoltre, le regioni possono anche individuare, con proprio provvedimento, ulteriori criteri di priorità facoltativi. il termine per la presentazione della domanda all’op è il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo le modalità stabilite da agea d’intesa con le regioni. le regioni esaminano le domande ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell’istruttoria è il 30 luglio di ciascun anno e, per la prima volta, il 31 ottobre 2023. entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. angelo frascarelli, luca palazzoni ©riproduzione riservata
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