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In merito all’indicazione del lotto nell’etichetta dei prodotti vitivinicoli, sono pervenuti quesiti in merito ai criteri di scelta del lotto e alle modalità di indicazione. Di seguito vedremo la normativa relativa al lotto, i quesiti presentati e le rispettive risposte.
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, articolo 13, riporta la definizione di lotto e gli obblighi relativi:
A livello europeo, il Regolamento (UE) 2019/33, all’articolo 40, ammette l’indicazione del numero di lotto al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie. Inoltre, ne definisce le dimensioni, ovvero: dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.
Visto l’aspetto normativo, riportiamo i quesiti e le relative risposte.
QUESITO: Se imbottiglio una partita di vino, parte con tappo sughero e parte con tappo vite, il lotto è lo stesso?
RISPOSTA: Il lotto viene assegnato dall’azienda imbottigliatrice, la quale deve ricordare la definizione di lotto: “Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”. Gli effetti dei due tipi di tappo sul prodotto potrebbero essere diversi, per cui è consigliabile utilizzare lotti diversi.
QUESITO: Il lotto di un determinato vino imbottigliato può variare durante la fase di etichettatura? Ad esempio, sull'imbottigliato senza etichetta ho il lotto L.01/20 e su quello etichettato ho il lotto L.03/21.
RISPOSTA: Il lotto è un codice alfanumerico che identifica la partita prodotta, fabbricata e confezionata in circostanze identiche, pertanto è necessario identificare il lotto in fase di imbottigliamento e non di etichettatura.