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In merito alla categoria dei prodotti vitivinicoli, riportiamo di seguito chiarimenti in merito al prodotto definito come “vinello”.
Vedremo la definizione stabilita a livello europeo e quanto recepito a livello nazionale.
Il Regolamento (CE) 1308/2013, Allegato II, Parte IV, tra le definizioni per il settore vitivinicolo, al punto 10, definisce il “vinello” come il prodotto ottenuto:
Lo stesso Regolamento (CE) 1308/2013, all’Allegato I, Parte XII, ne definisce il codice di nomenclatura combinata per tale prodotto vitivinicolo, assegnandole la seguente: N.C. 2206 00 10.
Il successivo Allegato VIII, Parte II, riporta delle restrizioni. In particolare alla lettera D stabilisce che:
«Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.»
A livello nazionale, la normativa sul vinello è da ritrovarsi nel Testo Unico della Vite e del Vino - Legge 238/2016, art. 13, dove si presentano indicazioni per la preparazione del prodotto.
La preparazione del vinello è consentita:
Nei registri dematerializzati tenuti presso il SIAN, il vinello è identificato con il codice 19.