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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Il vinello: definizione e preparazione

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in merito alla categoria dei prodotti vitivinicoli, riportiamo di seguito chiarimenti in merito al prodotto definito come “vinello”. vedremo la definizione stabilita a livello europeo e quanto recepito a livello nazionale. la definizione. il regolamento (ce) 1308/2013, allegato ii, parte iv, tra le definizioni per il settore vitivinicolo, al punto 10, definisce il “vinello” come il prodotto ottenuto:. dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o. mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate. lo stesso regolamento (ce) 1308/2013, all’allegato i, parte xii, ne definisce il codice di nomenclatura combinata per tale prodotto vitivinicolo, assegnandole la seguente: n.c. 2206 00 10. il successivo allegato viii, parte ii, riporta delle restrizioni. in particolare alla lettera d stabilisce che:. «il vinello, sempreché lo stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.». a livello nazionale, la normativa sul vinello è da ritrovarsi nel testo unico della vite e del vino - legge 238/2016, art. 13, dove si presentano indicazioni per la preparazione del prodotto. la preparazione del vinello è consentita:. presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;. presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. nei registri dematerializzati tenuti presso il sian, il vinello è identificato con il codice 19. redazione ©riproduzione riservata
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