La Circolare AGEA n. 5577 del 25/01/2023 definisce le modalità operative per l’intervento nel settore vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, a decorrere dalla Campagna 2023/2024.
Il Decreto Ministeriale aveva individuato come beneficiari di tale intervento le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti.
I beneficiari possono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda di aiuto, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente della Regione o P.A. dove è ubicata la superfice per la quale viene richiesto l’intervento. Solo per la Campagna 2023/2024, il termine di presentazione della domanda è posticipato al 31 marzo 2023.
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
- la riconversione varietale;
- la ristrutturazione;
- il miglioramento delle tecniche di gestione.
Sono esclusi dalle attività ammissibili l'ordinaria manutenzione e il rinnovo normale dei vigneti.
Ai fini dell’ammissibilità, nella domanda deve essere contenuto:
- il nome e la Ragione Sociale del richiedente;
- il CUAA;
- la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- il cronoprogramma;
- un indicatore che consenta la discriminazione separata delle domande afferenti all’effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico, in quanto a questa particolare categoria è riservato un 20% del plafond regionale.
La superficie minima ammessa all'intervento è di 0,5 ettari, mentre, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Le Regioni possono, con propria determinazione, derogare ai tali limiti.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
- compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura, la quale può ammontare fino al 100% della perdita e non può superare l’importo massimo complessivo di 000 €/Ha;
- contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, il quale viene erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti, il contributo è calcolato per la Campagna 2023/2024 nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 000 €/Ha, mentre, dalla Campagna 2024/2025 in poi, varrà calcolato prendendo come riferimento delle tabelle standard dei costi unitari elaborate a livello nazionale.
Il termine stabilito per la realizzazione degli interventi non può superare i tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, stabilita al 30 luglio di ogni anno, ad eccezione dell’anno 2023, in cui è stata posticipata al 31 ottobre 2023.
Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore direttamente al singolo beneficiario.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato fino al 80% del contributo ammesso, il restante 20% viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.
Nel decreto vengono anche riportate le modalità operative per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici ed eroici e di rimpianto dei vigneti per motivi fitosanitari, oltre che le modalità che gli organismi pagatori devono attuare per i controlli e le operazioni di recupero e penalità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA