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In data 13 febbraio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di emissione del DAS elettronico per il trasferimento di prodotti ad accisa assolta. Vediamo di seguito cosa cambierà e cosa prevede la normativa.
Il 13 febbraio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di presentazione del DAS in formato elettronico, andando a sostituire il formato cartaceo (il software relativo non sarà fornito da ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Il DAS è il documento che consente il trasferimento di prodotti ad accisa assolta, ovvero la movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati a scopi commerciali.
A differenza del DAS cartaceo (Reg. 3649/92), il messaggio elettronico e-DAS per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, potrà essere utilizzato solo da speditore certificato e destinatario certificato (anche occasionali).
Le due nuove figure saranno censite da ADM ed inserite nel SEED (System of Echange Excise Data = Archivio Informatizzato Comunitario).
È importante chiarire che il pagamento dell’accisa nello Stato di spedizione non esonera il destinatario comunitario dal versamento dell’imposta, al momento della ricezione della merce.
Il versamento sarà effettuato secondo le disposizioni dettate nello Stato membro.
Aldilà delle caratteristiche tecniche del documento elettronico, è importante sottolineare che l’operatore dovrà attendere il Rapporto di Ricezione (IE818), ossia la risposta elettronica che conferma la presa in carico da parte del destinatario, per considerare conclusa l’operazione.
Il «rapporto di ricezione» è un documento essenziale allo Stato membro di spedizione per procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato: ciò si verifica solo a seguito di controllo da parte dell’amministrazione di destinazione sull’espletamento del pagamento dell’accisa.
È importante evidenziare che i soggetti già autorizzati nel settore accise (depositario autorizzato, speditore registrato, destinatario registrato), possono assumere la qualifica di speditore/destinatario certificato, ma devono prima farne richiesta all’Ufficio competente.
Infatti, senza la registrazione presso ADM ed il conseguente inserimento nel SEED, non sarà possibile emettere eDAS.