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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una nota del 11/4/2014 ha risposto ad un quesito, in merito alla correttezza dell’uso in etichetta delle sole sigle DOCG, DOC e IGT in alternativa alle corrispondenti menzioni tradizionali italiane (“denominazione di origine controllata e garantita”, “denominazione di origine controllata” e “indicazione geografica tipica”).
In particolare sostiene che le citate menzioni tradizionali italiane:
a) ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.L.vo n.61/2010: “anche con le relative sigle DOCG, DOC e IGT, possono essere indicate in etichettatura…”
b) sono riconosciute e definite in sigla nell’ambito del registro comunitario “E-Bacchus” (art 40 Reg. CE
607/2009).
c) ai sensi dell’art. 119, par. 3, lett. A, del Reg. 1308/2013 possono sostituire la corrispondente espressione comunitaria “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” .
Pertanto, salvo le eventuali norme più restrittive stabilite dai singoli disciplinari, tali menzioni possono figurare in etichetta con la sola sigla DOCG o DOC o IGT oppure D.O.C.G o D.O.C o I.G.T.