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pacchetto-ortofloro-plus Indicazione in etichetta delle sigle DOCG, DOC e IGT. Nuova interpretazione Mipaaf

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il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una nota del 11/4/2014 ha risposto ad un quesito, in merito alla correttezza dell’uso in etichetta delle sole sigle docg, doc e igt in alternativa alle corrispondenti menzioni tradizionali italiane (“denominazione di origine controllata e garantita”, “denominazione di origine controllata” e “indicazione geografica tipica”). in particolare sostiene che le citate menzioni tradizionali italiane:. a) ai sensi dell’art.3, comma 4, del d.l.vo n.61/2010: “anche con le relative sigle docg, doc e igt, possono essere indicate in etichettatura…”. b) sono riconosciute e definite in sigla nell’ambito del registro comunitario “e-bacchus” (art 40 reg. ce. 607/2009). c) ai sensi dell’art. 119, par. 3, lett. a, del reg. 1308/2013 possono sostituire la corrispondente espressione comunitaria “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”. pertanto, salvo le eventuali norme più restrittive stabilite dai singoli disciplinari, tali menzioni possono figurare in etichetta con la sola sigla docg o doc o igt oppure d.o.c.g o d.o.c o i.g.t. ©riproduzione riservata
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