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In merito alla spumantizzazione dei prodotti vitivinicoli, sono frequenti i quesiti sulle modalità di compilazione della comunicazione preventiva e su quali siano le modalità e i tempi di presentazione.
Di seguito vedremo l’aspetto normativo e un esempio pratico di compilazione.
La comunicazione preventiva è prevista dall’articolo 14 del Testo Unico della Vite e del Vino (Legge 238/2016), per l’elaborazione di vini spumanti negli stabilimenti promiscui. In dettaglio il comma 1:
“La preparazione di (…) di vini spumanti (…) può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, (…) a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.”
In merito a tale comunicazione preventiva, il D.L. 76/2020, articolo 43, ha apportato modificazioni alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238, come di seguito indicato:
“all'articolo 14, comma l, le parole «entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione» sono soppresse.”
Quindi non è più obbligatorio l’invio almeno cinque giorni prima, ovvero può essere effettuata anche lo stesso giorno dell’operazione.
È possibile inviare la comunicazione cartacea tramite e-mail all’ICQRF territorialmente competente oppure tramite il portare SIAN, infatti, la funzione messa a disposizione consente la compilazione di una dichiarazione preventiva di spumantizzazione a partire dall’operazione di registro SPAB.
Selezionando in sequenza le voci COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONI > PREVENTIVE > SPUMANTIZZAZIONE > NUOVA DICHIARAZIONE, la maschera propone quattro diverse sezioni per poter fornire i dati necessari alla compilazione della dichiarazione in modo ordinato.
Nella sezione COMMITTENTE, se la dichiarazione è per conto terzi, va indicato il committente selezionandolo tra i diversi soggetti presenti nell’Anagrafica.
Nella sezione DATI GENERALI vanno indicati:
Si procede, poi, con la registrazione della nuova dichiarazione con il pulsante CONFERMA.
Per indicare i PRODOTTI UTILIZZATI NELLA CUVEE, occorre reperire le informazioni relative all’operazione di registro SPAB-Elaborazione vini spumanti. Occorre quindi selezionare il prodotto di interesse per proseguire.
Si passa poi alla compilazione della sezione ATTO A DIVENIRE, scegliendo il prodotto di interesse. È possibile cambiare le informazioni relative al prodotto confermando poi l’operazione.
L’ultima sezione RIEPILOGO contiene i dati riepilogativi della dichiarazione di spumantizzazione.
A questo punto è possibile effettuare un ricalcolo dei dati tramite il pulsante RICALCOLA oppure trasmettere la dichiarazione all’ufficio ICQRF competente (tasto TRASMETTI).
Nota bene: in caso di utilizzo di MCR solido non è più obbligatoria la comunicazione .
Nel Testo Unico, articolo 73, comma 12, chiunque non provveda alla comunicazione prevista dall’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1000 euro.
Il medesimo articolo, al comma 8, riporta la sanzione relativa alla mancata presentazione o aggiornamento della planimetria di cantina, inclusa la mancata indicazione dei locali destinati alla detenzione del saccarosio. Tale sanzione amministrativa pecuniaria va da 300 a 1.500 euro.