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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Comunicazione preventiva di spumantizzazione: normativa e compilazione

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in merito alla spumantizzazione dei prodotti vitivinicoli, sono frequenti i quesiti sulle modalità di compilazione della comunicazione preventiva e su quali siano le modalità e i tempi di presentazione. di seguito vedremo l’aspetto normativo e un esempio pratico di compilazione. la soluzione. la comunicazione preventiva è prevista dall’articolo 14 del testo unico della vite e del vino (legge 238/2016), per l’elaborazione di vini spumanti negli stabilimenti promiscui. in dettaglio il comma 1:. “la preparazione di (…) di vini spumanti (…) può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, (…) a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.”. in merito a tale comunicazione preventiva, il d.l. 76/2020, articolo 43, ha apportato modificazioni alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, come di seguito indicato:. “all'articolo 14, comma l, le parole «entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione» sono soppresse.”. quindi non è più obbligatorio l’invio almeno cinque giorni prima, ovvero può essere effettuata anche lo stesso giorno dell’operazione. è possibile inviare la comunicazione cartacea tramite e-mail all’icqrf territorialmente competente oppure tramite il portare sian, infatti, la funzione messa a disposizione consente la compilazione di una dichiarazione preventiva di spumantizzazione a partire dall’operazione di registro spab. selezionando in sequenza le voci comunicazione/dichiarazioni &> preventive &> spumantizzazione &> nuova dichiarazione, la maschera propone quattro diverse sezioni per poter fornire i dati necessari alla compilazione della dichiarazione in modo ordinato. nella sezione committente, se la dichiarazione è per conto terzi, va indicato il committente selezionandolo tra i diversi soggetti presenti nell’anagrafica. nella sezione dati generali vanno indicati:. data dell’operazione (dato obbligatorio);. ora/minuti di inizio dell’operazione (dato obbligatorio);. metodo impiegato (charmat oppure classico). si procede, poi, con la registrazione della nuova dichiarazione con il pulsante conferma. per indicare i prodotti utilizzati nella cuvee, occorre reperire le informazioni relative all’operazione di registro spab-elaborazione vini spumanti. occorre quindi selezionare il prodotto di interesse per proseguire. si passa poi alla compilazione della sezione atto a divenire, scegliendo il prodotto di interesse. è possibile cambiare le informazioni relative al prodotto confermando poi l’operazione. l’ultima sezione riepilogo contiene i dati riepilogativi della dichiarazione di spumantizzazione. a questo punto è possibile effettuare un ricalcolo dei dati tramite il pulsante ricalcola oppure trasmettere la dichiarazione all’ufficio icqrf competente (tasto trasmetti). nota bene: in caso di utilizzo di mcr solido non è più obbligatoria la comunicazione. nel testo unico, articolo 73, comma 12, chiunque non provveda alla comunicazione prevista dall’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1000 euro. il medesimo articolo, al comma 8, riporta la sanzione relativa alla mancata presentazione o aggiornamento della planimetria di cantina, inclusa la mancata indicazione dei locali destinati alla detenzione del saccarosio. tale sanzione amministrativa pecuniaria va da 300 a 1.500 euro. la soluzione in breve. redazione ©riproduzione riservata
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