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In merito alla compilazione dei documenti di trasporto per i prodotti vitivinicoli sfusi, sorgono spesso dubbi in merito alla codifica dedicata alle manipolazioni effettuate sul prodotto oggetto di trasporto. Di seguito vedremo cosa prevede la normativa in merito e cosa è obbligatorio riportare nei documenti.
Nel manuale «Codifiche adottate dal registro di carico e scarico vitivinicolo» vengono indicate tutte le manipolazioni o, meglio, pratiche enologiche, alle quali è attribuita una codifica da ritrovarsi nei registri di carico e scarico del SIAN e nei documenti di trasporto nel caso di movimentazione del prodotto oggetto di manipolazione.
La tabella seguente riporta la definizione connessa a ciascun codice numerico.
Codice |
Descrizione |
00 |
Il prodotto non è stato oggetto di pratiche enologiche |
01 |
Il prodotto è stato arricchito |
02 |
Il prodotto è stato acidificato |
03 |
Il prodotto è stato disacidificato |
04 |
Il prodotto è stato dolcificato |
05 |
Il prodotto è stato oggetto di un’aggiunta di alcole |
06 |
Al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un’unità geografica diversa da quella indicata nella designazione |
07 |
Al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione |
08 |
Al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione |
09 |
Il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia |
10 |
Il prodotto è stato elaborato con l’impiego sperimentale di una nuova pratica enologica |
11 |
Il tenore alcolico del prodotto è stato corretto |
12 |
Trattamento con ferrocianuro |
GG |
Denaturazione con cloruro di sodio |
HH |
Denaturazione con litiocloruro |
II |
Denaturazione Fecce per uso agronomico con Solfato ferroso |
LL |
Invecchiamento in legno |
MM |
Diluizione del vino per la produzione di aceto |
NN |
Diluizione dell'aceto |
OO |
Decolorazione dell'aceto |
PP |
Aromatizzazione dell'aceto |
|
Trattamento Materie Prime per la Distillazione |
SB |
Sboccatura Vini Spumanti |
DC |
Distillazione di crisi |
Per quanto riguarda i documenti di trasporto, i prodotti vitivinicoli sfusi devono essere scortati da MVV-cartaceo o elettronico-come definito dal D.M. 9281513/2020.
La casella dedicata alle manipolazioni è la 17.2.1a - Codice delle operazioni vitivinicole, e la sua compilazione è obbligatoria appunto per i prodotti sfusi. Riportiamo un esempio di MVV elettronico.
Il dubbio maggiore riguarda l’obbligatorietà o meno di riportare le eventuali percentuali riguardanti il codice manipolazione, ad esempio la percentuale di taglio d’annata o la percentuale di taglio varietale.
Il D.M. 9400871/2020, all’Allegato, sezione 2, stabilisce che le percentuali IGP, varietali e di annata sono dati facoltativi della casella 17p - Designazione, in dettaglio: