I prodotti vitivinicoli detenuti in cantina devono rispettare dei limiti riguardanti alcune sostanze e alcuni valori. Di seguito vedremo la normativa a riguardo e come gestire tali prodotti in caso di mancato rispetto di tali limiti.
La soluzione
Il riferimento normativo in merito è da ritrovarsi nella Legge 238/2016, dove all’articolo 24 viene trattata la detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti; in particolare:
Comma 5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite (Reg. 1308/2013);
Comma 6. Il divieto di detenzione a scopo di commercio si applica ai mosti e ai vini che:
- all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'art.25, c.3;
- contengono una delle seguenti sostanze:
- bromo organico;
- cloro organico;
- fluoro;
- alcol metilico oltre i 350 mg/l per i vini rossi e i 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;
- all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni.
Comma 7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
Il successivo articolo 25, inoltre, specifica il divieto di vendita e di somministrazione.
Comma 1. È vietato vendere, porre in vendita o somministrare mosti e vini:
- i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti;
- che risultano alterati e difettosi per odori e per sapori anormali;
- contenenti oltre 0,5 g/l di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi, i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 g/l;
- contenenti oltre 1 g/l di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Elevato a:
- 1,5 g/l per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;
- 2 g/l per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
- 5 g/l per il vino Marsala DOC;
- contenenti alcol metilico oltre i 350 mg/l per i vini rossi e i 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;
- contenenti bromo e cloro organici;
- che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
Comma 2. In aggiunta ai casi di cui sopra, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti.
Comma 3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro.
Sistema sanzionatorio
Il mancato rispetto di tali limiti e divieti costituisce reato, come stabilito dall’articolo 70 della Legge 238/2016, dove al comma 7 viene definito che la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 € a 45.000 € si applica in caso di violazione della vigente normativa sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10% dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all’autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4 (da 600 € a 3.000 €).
Il successivo articolo 73, inoltre, stabilisce che, salvo il fatto che costituisce reato:
Comma 4. Chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'art.25, c.1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'art.25, c.3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 € per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 €.
Comma 5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 € a 3.000 €:
- chiunque detiene il vino di cui all'art.24, c.7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art.24, c.7;
Comma 9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.24, c. 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €.
Comma 12. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 € a 1.000 €:
- chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7.
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