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I prodotti vitivinicoli detenuti in cantina devono rispettare dei limiti riguardanti alcune sostanze e alcuni valori. Di seguito vedremo la normativa a riguardo e come gestire tali prodotti in caso di mancato rispetto di tali limiti.
Il riferimento normativo in merito è da ritrovarsi nella Legge 238/2016, dove all’articolo 24 viene trattata la detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti; in particolare:
Comma 5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite (Reg. 1308/2013);
Comma 6. Il divieto di detenzione a scopo di commercio si applica ai mosti e ai vini che:
Comma 7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
Il successivo articolo 25, inoltre, specifica il divieto di vendita e di somministrazione.
Comma 1. È vietato vendere, porre in vendita o somministrare mosti e vini:
Comma 2. In aggiunta ai casi di cui sopra, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti.
Comma 3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro.
Il mancato rispetto di tali limiti e divieti costituisce reato, come stabilito dall’articolo 70 della Legge 238/2016, dove al comma 7 viene definito che la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 € a 45.000 € si applica in caso di violazione della vigente normativa sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10% dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all’autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4 (da 600 € a 3.000 €).
Il successivo articolo 73, inoltre, stabilisce che, salvo il fatto che costituisce reato:
Comma 4. Chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'art.25, c.1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'art.25, c.3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 € per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 €.
Comma 5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 € a 3.000 €:
Comma 9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.24, c. 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €.
Comma 12. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 € a 1.000 €: