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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Prodotti non ammessi al consumo: limiti e smaltimento

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i prodotti vitivinicoli detenuti in cantina devono rispettare dei limiti riguardanti alcune sostanze e alcuni valori. di seguito vedremo la normativa a riguardo e come gestire tali prodotti in caso di mancato rispetto di tali limiti. la soluzione. il riferimento normativo in merito è da ritrovarsi nella legge 238/2016, dove all’articolo 24 viene trattata la detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti; in particolare:. comma 5. è vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite (reg. 1308/2013);. comma 6. il divieto di detenzione a scopo di commercio si applica ai mosti e ai vini che:. all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'art.25, c.3;. contengono una delle seguenti sostanze: bromo organico;. cloro organico;. fluoro;. alcol metilico oltre i 350 mg/l per i vini rossi e i 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;. all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni. comma 7. il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del ministro. il prodotto denaturato deve essere assunto in carico nei registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica. il successivo articolo 25, inoltre, specifica il divieto di vendita e di somministrazione. comma 1. è vietato vendere, porre in vendita o somministrare mosti e vini:. i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti;. che risultano alterati e difettosi per odori e per sapori anormali;. contenenti oltre 0,5 g/l di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi, i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 g/l;. contenenti oltre 1 g/l di solfati espressi come solfato neutro di potassio. elevato a: 1,5 g/l per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno 2 anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;. 2 g/l per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;. 5 g/l per il vino marsala doc;. contenenti alcol metilico oltre i 350 mg/l per i vini rossi e i 250 mg/l per i vini bianchi e rosati;. contenenti bromo e cloro organici;. che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati. comma 2. in aggiunta ai casi di cui sopra, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti. comma 3. i prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 24, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del ministro. sistema sanzionatorio. il mancato rispetto di tali limiti e divieti costituisce reato, come stabilito dall’articolo 70 della legge 238/2016, dove al comma 7 viene definito che la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 € a 45.000 € si applica in caso di violazione della vigente normativa sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10% dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione delle previste dichiarazioni all’autorità competente o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 76, comma 4 (da 600 € a 3.000 €). il successivo articolo 73, inoltre, stabilisce che, salvo il fatto che costituisce reato:. comma 4. chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'art.25, c.1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'art.25, c.3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 € per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 €. comma 5. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 € a 3.000 €:. chiunque detiene il vino di cui all'art.24, c.7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art.24, c.7;. comma 9. chiunque viola le disposizioni di cui all'art.24, c. 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 € a 15.000 €. comma 12. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 € a 1.000 €:. chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7. redazione ©riproduzione riservata
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