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L’articolo 11 del D.Lgs. 504/1995 prevede che per i prodotti assoggettati ad accisa e immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
Possono essere considerati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
Le sopracitate soglie si intendono per viaggiatore.
Qualora si acquisti un quantitativo maggiore rispetto a quanto sopra indicato, l’esubero sarà considerato acquistato a fini commerciali e per esso dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 504/1995.
Nel caso, molto frequente, in cui il privato (ad es. un turista) non consumi interamente il prodotto acquistato per uso personale sul territorio nazionale e/o sia impossibilitato a trasportarlo (ad es. viaggi aerei) si possono presentare i seguenti scenari:
Occorre che il venditore nomini, presso lo Stato membro in cui risiede l’acquirente privato, un rappresentante fiscale che, designato dal venditore italiano, assolva le accise, se dovute, e l’IVA sui prodotti spediti e già immessi in consumo in Italia.