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In merito all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, l’indicazione della zona geografica in etichetta è spesso effettuata in modo errato da parte delle aziende che, quindi, possono incorrere in sanzioni pecuniarie anche di elevata entità.
Di seguito vedremo cosa prevede la normativa a riguardo e analizzeremo alcuni esempi pratici di indicazione in etichetta del luogo geografico.
La normativa di riferimento sull’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP è da ritrovarsi all’articolo 44, Legge 238/2016, come di seguito:
Comma 3. “Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione Europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'Allegato VII, Parte II, al Regolamento (UE) n. 1308/2013.”
Comma 4. “Conformemente alla vigente normativa dell'Unione Europea, non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili.
Nei casi in cui detti nomi contengano, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possano creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.”
Comma 7. “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della Regione o della Provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta Regione o Provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, commi 2 e 4, riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.”
Di seguito riportiamo un riepilogo dei quesiti che ci vengono proposti con frequenza e la relativa risposta:
Nel rispondere ricordiamo che le cartine geografiche possono essere utilizzate solo per vini a DOP/IGP. Inoltre, tali mappe dovrebbero essere anonime, ovvero non dovrebbero essere presenti altre indicazioni se non il nome dell’azienda e un puntino con variazione cromatica per far capire l’ubicazione della stessa.
Infine, qualora il Comune in oggetto sia alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura a condizione che tale indicazione sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione.
LA SOLUZIONE IN BREVE |
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1 |
È vietato il riferimento ad una zona geografica per i prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP; |
2 |
È ammessa la cartina geografica di un territorio amministrativo all’interno del quale ricade la DOP/IGP rivendicata dall’azienda, purché quest’ultima sia ben identificata e riconoscibile (un punto, una variazione cromatica o altro); |
3 |
Se i nomi geografici inclusi nel nome dell’azienda riguardano, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DOP e IGT o si può creare confusione con essi, è obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto; |
4 |
Il nome della Regione o della Provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni facoltative e/o libere. |