Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A seguito emanazione della circolare n. 4411 del 13.03.2014 del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, l'Agenzia delle Dogane in data 7 aprile 2014 ha diramato la circolare 3/D contenente istruzioni ai propri uffici volte a chiarire le problematiche emerse nella pratica applicazione delle disposizioni introdotte con D.m. 2 luglio 2013, in particolare con l'adozione del nuovo documento MVV previsto dal Reg. CE 314/2012.
In particolare la circolare fornisce le linee direttive a risoluzioni di problematiche emerse nella prima applicazione del delineato nuovo quadro normativo, affrontando i casi di "vino destinato all'esportazione da Ufficio doganale di uscita dello Stato", "Documento di accompagnamento del vino modello MVV", "Utilizzo transitorio dei documenti già in uso" ed il "Campo di applicazione".
Da un'attenta lettura della circolare in oggetto si evidenzia:
- obbligo di emissione dell'e-AD qualora il vino lasci il territorio dell'Unione Europea da un Ufficio doganale di uscita di uno Stato membro, identificandosi in tale circostanza la spedizione un trasferimento intracomunitario
- non obbligo di emissione dell'e-AD nel caso di vino destinato ad essere esportato da un Ufficio doganale di uscita dello Stato con tragitto interamente svolto sul territorio del nostro Paese, ferma restando, in ogni caso, la facoltà per il depositario autorizzato speditore di continuare ad avvalersi dell'e-AD per tale tipologia di circolazione.
- permane l'obbligo per i piccoli produttori di comunicare all'Ufficio delle dogane i trasferimenti intracomunitari realizzati.
- dall'esame del contenuto del documento MVV si rileva che nel medesimo sono riportati in linea di massima gli elementi che assumono rilevanza fiscale
- si rileva che i vari modelli di documento MVV devono essere emessi secondo una numerazione progressiva in modo da assicurarne l'univocità.
- completa validità agli effetti fiscali dell'emissione del documento modello MVV nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.
- L'art.17 del D.M. 2.7.2013 consente, limitatamente alla circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli e fino all'entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento elettronico, la possibilità di continuare ad utilizzare i documenti già contemplati dalla vigente normativa (ddt - ex Doco), in alternativa al medesimo modello MVV.
Infine, chiarisce l'Agenzia delle Dogane, restano fuori dall'applicazione delle norme di tutela agricola, in quanto attratti al regime impositivo dell'accisa, tutti i prodotti pur rientranti nei codici NC 2204 che, per il trattamento di produzione cui sono stati sottoposti, presentano un contenuto di alcole che non deriva interamente da fermentazione (vini aromatizzati) od anche ottenuti mediante l'aggiunta di alcole (vini alcolizzati e liquorosi).
Fonte: Agenzia delle Dogane