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pacchetto-ortofloro-plus Registri di cantina - Termini di registrazione delle operazioni

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ai sensi dell’art 45 del reg. ce 436/09, le iscrizioni nei registri o nei conti speciali devono essere effettuate:. a) per le entrate: entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione;. b) per le uscite: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. mentre per tutte le operazioni indicate all’art. 41:. c) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione;. d) per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso. tuttavia, se la contabilità di magazzino è computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, ai sensi dell’art.13 del dm 768/94 i termini per le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni (non fine mese) che decorrono rispettivamente:. a) dal giorno di ricezione per le entrate;. b) da quello di spedizione per le uscite;. c) da quello di compimento dell'operazione per le pratiche imbottigliamento, alle elaborazioni, lavorazioni ed altre pratiche particolari. d) da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti “sorvegliati” (mc, mcr, ecc.) di cui all’ex art.15 reg.cee 2238/93. operazioni di cui all’art.41 del reg.ce 436/09. acidificazione;. disacidificazione;. dolcificazione;. taglio;. imbottigliamento;. distillazione;. elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;. elaborazione di vini liquorosi;. elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;. trattamento con carbone ad uso enologico;. trattamento con ferrocianuro di potassio;. elaborazione di vini alcolizzati;. altri casi di aggiunta di alcole;. trasformazione in un prodotto di un’altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;. trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;. aggiunta di dimetildicarbonato (dmdc) ai vini;. impiego di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini;. dealcolizzazione parziale dei vini;. impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all’autorizzazione concessa dallo stato membro;. aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio. ©riproduzione riservata
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