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Ai sensi dell’art 45 del Reg. CE 436/09, le iscrizioni nei registri o nei conti speciali devono essere effettuate:
a) per le entrate: entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione;
b) per le uscite: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
mentre per tutte le operazioni indicate all’art. 41:
c) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione;
d) per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso.
Tuttavia, se la contabilità di magazzino è computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, ai sensi dell’art.13 del Dm 768/94 i termini per le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni (non fine mese) che decorrono rispettivamente:
a) dal giorno di ricezione per le entrate;
b) da quello di spedizione per le uscite;
c) da quello di compimento dell'operazione per le pratiche imbottigliamento, alle elaborazioni, lavorazioni ed altre pratiche particolari
d) da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti “sorvegliati” (Mc, Mcr, ecc..) di cui all’ex art.15 Reg.CEE 2238/93.
Operazioni di cui all’art.41 del Reg.CE 436/09