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In una recente nota il Mipaaf indica le condizioni affinché, nell’etichettatura dei vini tranquilli, si possa utilizzare i termini “secco”, “asciutto” o “dry”.
In particolare è possibile usare tali termini se il tenore di zucchero non è superiore:
- a 4 g/l
- a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.
Con tale deroga, prosegue il Mipaaf, si è voluto consentire ai vini “fermi” un contenuto zuccherino leggermente più elevato per utilizzare l’indicazione “asciutto” o “dry” o “secco”, a condizione che abbiano un tenore di acidità non troppo bassa, ovvero non sia inferiore di oltre 2 g/l al tenore di zucchero residuo.