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Con la pubblicazione del decreto 1021 del 17/06/2014, sulla Gazzetta ufficiale 19/06/2014, è stata resa operativa la nuova modalità di convalida dei documenti di trasporto MVV.
In aggiunta alle modalità di convalida del documento già in vigore, convalida tramite il comune e convalida mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura, l’articolo 8 del decreto Mipaaf 2 luglio 2013 ha previsto una nuova modalità che si concreta nell’invio di una copia del documento di accompagnamento MMV a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al competente Ufficio periferico dell’ICQRF.
Il decreto è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
Si ricorda che il nostro studio ha pertanto implementato la procedura software on-line [Formula GSA], permettendo la gestione completa delle spedizioni e delle comunicazioni di convalida dei documenti.
Per maggiori informazioni circa - l’utilizzo del nostro software on-line - istruzioni per la nuova procedura di convalida, il nostro studio è a completa disposizione.
Nel frattempo ci pare opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti legati a questa nuova opportunità prevista per gli operatori del settore.
Convalida mediante PEC
La convalida dei documenti MVV, mediante PEC, consiste nelle seguenti operazioni da parte dello speditore:
1) lo speditore utilizza una casella di PEC propria o di un soggetto terzo delegato e invia il messaggio alla
casella di PEC dell’ICQRF competente per il luogo di spedizione
2) al messaggio di PEC deve essere allegata copia del documento MVV non prima di quindici ore rispetto
all’ora di partenza;
3) spunta/trascrizione nella casella 18 (fronte-documento) della dicitura «convalida ex articolo 26, comma
1, lettera d), punto ii), secondo trattino» (tali diciture possono essere pre-stampate);
4) apposizione della marca prescritta (apporre sul documento la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC);
5) apposizione nella casella 18 (fronte-documento) della data del messaggio di notifica di avvenuta consegna nella casella di PEC ICQRF dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione e della firma del responsabile legale o di un suo delegato; quest’ultima dovrà essere apposta sul documento stampato
Caratteristiche del messaggio
a) deve riportare il “CODICE UNIVOCO PEC”(vedi tabella A), contenere il n. di riferimento del documento, il nome/denominazione/ragione sociale dello speditore e per i trasporti nazionali l’indicazione per esteso della Provincia.
b) In allegato al messaggio di PEC deve essere trasmesso un solo documento di accompagnamento vitivinicolo MVV da convalidare costituito da un file in formato “Word” o “Excel” (o formati equivalenti e compatibili) o “pdf” o da una scansione con risoluzione minima di 200 dpi e massima di 300 dpi; il file è denominato con il numero di riferimento del documento stesso;
c) leggibile in ogni sua parte;
d) compilato in ogni sua parte ad eccezione della data e firma del responsabile legale o di un suo delegato nonché della data di inizio del trasporto, dell’ora di partenza e delle altre indicazioni che si riferiscono al trasportatore ed al trasporto di cui alle caselle n. 15 e 16 del MVV.
Apposizione della Marca
A seguito di invio messaggio di PEC si ricevono 2 messaggi di notifica:
Timbratura preventiva
Come previsto dalla circolare Mipaf del 26/07/2013, La timbratura preventiva non è richiesta nel caso si effettui la convalida tramite PEC
Casi di nullità della convalida
La convalida è nulla ai sensi dell’art. 12, paragrafo 2, terzo capoverso del decreto 2 luglio 2013, qualora il
messaggio di posta elettronica certificata inoltrato ai fini della convalida:
- non riporta il testo del messaggio concernente la dichiarazione dello speditore;
- non reca il documento di accompagnamento del prodotto vitivinicolo in allegato, ovvero è allegato un documento diverso da quello da convalidare;
- non è indirizzato alla PEC ICQRF dell’Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione
Tabella A – Caratteristiche del messaggio PEC
Codice Univoco PEC |
Tipologia |
Dest. |
Art. 29 Reg CE 436/09 |
MVV-DAV-01 |
Sfuso/Imbottigliato |
Nazionale |
Vale ai fini Art 29 |
MVV-DAV-02 |
Sfuso/Uve da Tavola |
Nazionale |
Vale ai fini Art 29 |
MVV-DAV-03 |
Sfuso |
UE |
|
MVV-DAV-04 |
Sfuso |
Extra UE |
|
MVV-DAV-05 |
Imbottigliato |
UE/Extra UE |
|
TRAS-MVV-DAV-06 |
Sfuso/No Feccia/No Uva da tavola |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-07 |
Uva da tavola |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-08 |
Sfuso/Feccia/Uva |
UE |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-09 |
Feccia |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 14 legge 82/2006 scansione del documento |
Fonte: Corriere Vinicolo