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pacchetto-ortofloro-plus Il trasporto delle uve da vino

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e’ noto che dal 1.8.2013 è stato introdotto il nuovo documento per i prodotti vitivinicoli (quindi anche per le uve e i mosti), denominato mvv. l’ mvv è destinato a sostituire il precedente da (ex doco). in attesa dell’adozione di un documento elettronico, la norma prevede una deroga – valida solo per la circolazione sul territorio nazionale – che consente temporaneamente l’impiego dei “vecchi documenti”. dopo questa breve premessa possiamo confermare che per i trasporti e le vendite in italia, così come per il vino, anche per le uve è ammesso utilizzare i “vecchi” documenti ddt e da, osservando le varie casistiche di esonero e di obbligo. valgono le consuete indicazioni per emissione, timbratura, eventuale convalida. nel caso di impiego dei mvv si ricorda che, a seguito pubblicazione del decreto 1021 del 17/06/2014, sulla gazzetta ufficiale 19/06/2014, è stata resa operativa la nuova modalità di convalida dei documenti di trasporto mvv tramite l’utilizzo della pec (posta elettronica certificata), tale convalida deve essere effettuata prima della partenza e non occorre spedire la copia di controllo. si riepilogano qui di seguito i fattori e le condizioni che determinano l’utilizzo di una tipologia didocumento:. il luogo di partenza e di destinazione: vigneto, cantina, mercato. se le uve sono destinate ad un luogo in cui non avviene la vinificazione (elaborazioni di altri prodotti diversi. dal vino es. succhi d’uva, oppure depositi ecc.), è sempre obbligatorio il da oppure l’mvv. nb: se il trasporto o la destinazione interessano un luogo fuori dei confini italiani è obbligatorio emettere esclusivamente il documento mvv. limite alla deroga. la distanza percorsa: se è superiore a 40 km decade ogni deroga ed è obbligatorio sempre emettere un da. o mvv, indipendentemente dagli altri fattori. il trasporto. il trasportatore: può essere il produttore, il destinatario, un vettore terzo. se il trasporto è affidato al. destinatario oppure al vettore dal medesimo destinatario incaricato è obbligatorio il da oppure mvv. la posizione fiscale del viticoltore e del destinatario:. 1) produttore tenuto alla contabilità i.v.a. nei casi in cui non ricorre l’obbligo di emettere d.a. o mvv, si è tenuti a compilare - fatti salvi i casi di trasporti destinati alla propria cantina o al conferimento a cantina sociale nel raggio di 40 km - il documento di trasporto (d.d.t.) previsto dal d.p.r. 472/96. in alternativa può essere emessa la fattura nella giornata, ma in tal caso necessita il “documento giustificativo” per la presa in carico (attesta qualità e quantità) delle uve sul registro della cantina ricevente. 2) produttore esonerato dalla contabilità i.v.a. il viticoltore, nei casi in cui non è obbligato ad emettere un documento deve portare con se la dichiarazione di esonero dalla contabilità iva. se per il trasporto incarica un terzo vettore, rilascia al medesimo la “dichiarazione di incarico”, sostitutiva del documento di accompagnamento. questa dichiarazione, compilata in ogni sua parte, sostituisce la “scheda di trasporto” prevista dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto e circolazione stradale. se consegnata in copia al destinatario ha effetto anche quale “documento giustificativo” per la presa in carico sul registro dell’acquirente. nelle circostanze in cui il produttore non è tenuto all’emissione di alcun documento, il destinatario, (considerati gli obblighi di natura fiscale), all’entrata in possesso delle uve dovrà in ogni caso redigere autofattura, consegnata in copia al produttore esonerato. quando e’ obbligatorio il “ da” o l’ “mvv”. semplificando, occorre impiegare il da oppure l’mvv quando si presenta almeno una di questesituazioni:. la distanza tra il vigneto o altro impianto del produttore e luogo di destinazione sia superiore a 40 km o si cambia la zona viticola;. il trasporto, nei casi di vendita, avviene a cura del destinatario o da vettore incaricato dal destinatario;. le uve non sono destinate a luoghi in cui non avviene la vinificazione (esempio il mercato). il luogo di destinazione non è nel territorio italiano: emettere esclusivamente mvv (da non è più ammesso). descrizione del prodotto (vale per da e mvv). si vedano le istruzioni dell’allegato ii del decreto 2-7-2013. nel documento dovrà essere descritta l’uva. trasportata in modo dettagliato, come segue:. indicazione della categoria: “uve da vino …” (specificare la doc/docg e dello stato in cui le uve si trovano: (uve fresche, appassite, diraspate, ammostate, ecc). colore principale (uve bianche, uve nere);. le igp/dop di riferimento con eventuali sottozone o tutte indicazioni che si intendono far figurare in etichetta (es. il vitigno per i vini varietali). l’eventuale specificazione del vitigno. l’indicazione "… da vino " …rosso, bianco, rosato… ( se non si rivendica la denominazione d’origineo l’igp ). se trattasi di uve di supero la specificazione da quale doc/g provengono. altre indicazioni concernenti le caratteristiche specifiche e le indicazioni previste da disciplinari o accordi interprofessionali es. asti. uve ammostate: l’indicazione sui documenti per le uve trasportate già ammostate e/o diraspate è: "uve da vino …. pigiate e diraspate". attenzione, in occasione della dichiarazione di raccolta/produzione la quantità da indicare deve essere però comprensiva anche del peso dei raspi, come se fosse stata ceduta uva integra. indicazione del peso. sul "da" o sull’mvv presentato per la convalida è richiesto che figuri il peso effettivo delle uve espresso in chili (kg) o tonnellate (t). alla partenza e durante il trasporto è ammessa la tolleranza in più o in meno massima del 1,5% del dichiarato. se il peso effettivo riscontrato eccede tale percentuale il documento deve essere annullato. verificare bene se ricorre l’obbligo di emissione del da o mvv e utilizzarlo solo se effettivamente necessario;. se compilato da: pesare le uve presso il peso più vicino alla sede aziendale, visto che il trasporto dal vigneto al peso più vicino può avvenire in assenza di documento. una volta determinato il quantitativo compilare o completare il da e provvedere alla sua convalida. per mvv: indicare “pesa pubblica” e successivamente alla determinazione esatta del peso allegare all’mvv. la ricevuta del peso che ne costituirà parte integrante. form alita’ part icolari per l ’emissione del “mvv”. compilazione. l'indicazione del quantitativo dei prodotti trasportati allo stato sfuso è effettuata in numeri e, nel caso della compilazione manuale, anche in lettere. per le uve esprimere il peso in kg o tonnellate. e’ sempre indicata l'ora d'inizio della spedizione da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità. nel caso del mvv, corrispondente al modello “ufficiale” l’ora d'inizio della spedizione è annotata nella. casella 18, facendo precedere dallo zero i numeri relativi all'ora, se costituiti da unità. qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento convalidato dovrà essere annullato. qualora sia diverso dallo speditore, il trasportatore appone la propria firma nell'apposita casella del documento mvv al momento della consegna del prodotto. casi di esonero parziale o totale. nei casi di esonero dal “da” o dal “mvv ”, come si evince dalla tabella allegata di seguito riportata, necessita in sostituzione compilare lo stampato “ ddt", un documento commerciale (come prevede l’art 36 del reg. 436/09) o altro “documento giustificativo” per l’introduzione delle uve in cantina. su tutti i documenti sopraccitati devono essere menzionate le indicazioni più precise possibili riguardo alla varietà ed alla destinazione delle uve. occorre inoltre indicare ogni altra informazione che si voglia poi far figurare in sede di etichettatura dei prodotti ottenuti (es. sottozone, vigna, indicazioni di vitigno, ecc). se ricorrono le circostanze di esonero dal documento di accompagnamento occorrerà valutare l’esistenza dialtri obblighi dettati dalla disciplina fiscale. schema riepilogativo documenti trasporto uve da vino. destinatario uve. trasportatore. documenti. necessari in casi normali. documenti. necessari produttore esonerato. produttore. produttore. nessuno. nessuno. produttore. vettore. ddt. dichiarazione di. incarico (*). cantina sociale. produttore. nessuno. dichiarazione. esonero iva. cantina sociale. vettore. da o mvv. dichiarazione di. incarico. cantina sociale. cantina sociale. da o mvv. da o mvv. da: “documento di accompagnamento” vitivinicolo - reg. 436/2009. mvv: documento di cui reg.ce 436/2009. ddt: documento di trasporto - dpr 472/96. * trattasi di “dichiarazione d’incarico” scritta rilasciata al vettore terzo incaricato al trasporto e consegnata in copia al. destinatario quale documento giustificativo per il carico sui registri, in caso di assenza di documenti di trasporto. ©riproduzione riservata
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