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Innanzitutto si evidenzia che sono totalmente esonerate all’obbligo del conferimento in distilleria dei sottoprodotti tutte le aziende che producono meno di 25 hl di vino all'anno.
Infatti tutti coloro che procedono alla vinificazione sono tenuti a rispettare la “consegna” di un volume di alcol forfettario pari al 10% (ridotto al 7% per i bianchi DOC/DOCG e 5% se si sono trasformati mosti, mosti parzialmente fermentati e vini nuovi in fermentazione), applicando un grado fisso stabilito nella nostra zona CII in 9,5% vol., indipendentemente dal titolo alcolico effettivo del vino ottenuto. I sottoprodotti devono avere alcune caratteristiche minime: le vinacce devono contenere almeno 2,8 litri alcol/q; le fecce invece 4 litri alcol /q e 45% umidità.
Le vinacce devono essere conferite entro il 30° giorno dal termine del periodo vendemmiale (30 dicembre 2014); mentre per le fecce il termine è fissato entro il 30° giorno dall’ottenimento, cioè dalla presa in carico sul registro di vinificazione.
Ritiro “sotto controllo”
L’attuale complesso normativo ammette l’uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione, valido anch’esso per il soddisfacimento delle prestazioni viniche obbligatorie.
L'uso alternativo “sotto controllo” al conferimento per distillazione è ammesso, pertanto, per tutti i vinificatori.
Gli impieghi alternativi alla consegna in distilleria sono i seguenti:
Adempimenti
Per effettuare l'uso alternativo occorre seguire alcune regole:
- Comunicazione preventiva: trasmettere la comunicazione preventiva tramite apposito modello all'ICQRF. Il Decreto 27 novembre 2008 chiarisce che il giorno di ritiro sotto controllo si intende quello delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili al consumo umano i sottoprodotti.
- Piano cronologico di ritiro: nel caso le operazioni avvengano in più giorni occorre indicare un piano cronologico di ritiro. Lo spostamento dal locale cantina ad un luogo aziendale (terreno) sul quale si effettua il cumulo in attesa dello spandimento sui terreni aziendali o della messa in concimaia previa miscelazione (ricordarsi che la materia deve risultare indisponibile al consumo umano) con altro materiale per il compostaggio, avviene senza comunicazione;
- Indirizzo di comunicazione: la comunicazione per fax o posta elettronica deve pervenire all’ICQRF di competenza entro il 4° giorno antecedente le operazioni, vale a dire la data in cui avviene lo spandimento finale nei terreni o il compostaggio, o la consegna a terzi per gli usi previsti;
- Conservazione: la copia della comunicazione scorta il trasporto e si conserva per cinque anni;
- Stoccaggio temporaneo: è consentito che i sottoprodotti vengano accumulati in un sito aziendale idoneo in attesa della destinazione finale scelta (spandimento, compostaggio, ecc);
- Registri di cantina: è necessario annotare le operazioni sul registro di cantina il giorno stesso in cui sono effettuate e prima dell’operazione stessa, indicando sul registro anche la data di trasmissione della comunicazione preventiva;
- Limite di spandimento: è in vigore il divieto di spandimento: 5 metri dai fiumi, in terreni gelati, e tra 15 novembre e 15 febbraio in zone vulnerabili da nitrati;
- Aggiunta solfato ferroso: il Decreto 26 novembre 2010 prescrive l’aggiunta di solfato ferroso delle fecce (le vinacce sono escluse) destinate all’impiego agronomico prima della loro estrazione dalla cantina alla dose di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.