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L’Ispettorato centrale per la Qualità e Repressione Frodi ha pubblicato in data 11/11/2014 un’importante vademecum relativamente alle novità per la campagna vendemmiale 2014/2015. Si rimette qui di seguito un estratto relativamente alle principali sui documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli.
In relazione al trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, il Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico e-AD ha sostituito il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA), di tipo cartaceo, in tutti i casi in cui quest’ultimo doveva essere obbligatoriamente utilizzato nella circolazione comunitaria e nazionale.
Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV, salvo deroghe contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.
Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino
Si ricorda che il Reg. (UE) n. 314/2012 ha modificato l’art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009 (copia controllo) introducendo, tra l’altro, l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare DOP, ma anche per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.
Inoltre, dal 1° settembre 2014 è entrato in applicazione il decreto che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante PEC, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative. Il decreto, in particolare, ha individuato n. 11 “codici” (cosiddetto “codice univoco PEC”) che lo speditore dovrà riportare, senza spazi, all’inizio dell’oggetto del messaggio di invio. I codici permettono la protocollazione automatica con la conseguente archiviazione e fascicolazione (classificazione per “codice univoco PEC”) nel protocollo informatico degli Uffici territoriali dei messaggi inviati dagli speditori.
I principali codici da usare sono i seguenti:
Tabella A Caratteristiche del messaggio PEC
Codice Univoco PEC |
Tipologia |
Dest. |
Art. 29 Reg CE 436/09 |
MVV-DAV-01 |
Sfuso/Imbottigliato |
Nazionale |
Vale ai fini Art 29 |
MVV-DAV-02 |
Sfuso/Uve da Tavola |
Nazionale |
Vale ai fini Art 29 |
MVV-DAV-03 |
Sfuso |
UE |
|
MVV-DAV-04 |
Sfuso |
Extra UE |
|
MVV-DAV-05 |
Imbottigliato |
UE/Extra UE |
|
TRAS-MVV-DAV-06 |
Sfuso/No Feccia/No Uva da tavola |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-07 |
Uva da tavola |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato dal comune scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-08 |
Sfuso/Feccia/Uva |
UE |
Solo ai fini Art. 29 se già convalidato scansione del documento |
TRAS-MVV-DAV-09 |
Feccia |
Nazionale |
Solo ai fini Art. 14 legge 82/2006 scansione del documento |
Qualora il “codice univoco PEC” sia indicato in modo non corretto nell’oggetto del messaggio di PEC, questo non viene protocollato automaticamente. Tuttavia il sistema di posta elettronica certificata invia comunque all’operatore il messaggio di notifica (ricevuta di avvenuta consegna) da utilizzare ai fini dell’apposizione della marca prescritta. I messaggi di PEC non protocollati automaticamente sono gestiti “manualmente” dagli Uffici territoriali ovverosia sono:
• protocollati secondo le modalità consuete sul sistema E-prot
• archiviati nel pertinente fascicolo dei documenti vitivinicoli del medesimo protocollo informatico (E-prot)
• assegnati al funzionario preposto alla verifica dei documenti vitivinicoli, per esaminare l’anomalia che ha determinato la mancata protocollazione automatica.
Si evidenzia, che l’invio mediante PEC del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l’adempimento della trasmissione del documento (copia controllo) previsto dal precitato art. 29 436/09.
Nei casi in cui l’operatore non si avvalga della facoltà della convalida tramite PEC, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.