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pacchetto-ortofloro-plus Obbligo dei registri di commercializzazione per i depositi

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la circolare mipaaf 16261 del 16 maggio 1996 ha chiarito la sussistenza o meno dell’obbligo della tenuta dei registri di commercializzazione per i depositi all’ingrosso. nello specifico la circolare distingue 2 casi particolari:. depositi nei quali i vini restano di proprietà della cantina depositante. “1. per quanto riguarda i depositi di ditte produttrici o condizionatrici situati in città e regioni diverse da quelle ove le ditte medesime hanno sede e presso i quali si effettuano vendite all’ingrosso, sussiste l’obbligo della tenuta del registro, già preventivamente numerato e vidimato dall’ufficio periferico competente per territorio di questo ispettorato centrale. depositi di terzi incaricati alla vendita. 2. per quanto riguarda i depositi i cui titolari siano terze persone incaricate della consegna dei vini ivi depositati da altre ditte produttrici o condizionatrici, richiamando il contenuto della nota n. 16654 del 13 luglio 1994,. si conferma la non sussistenza dell'obbligo della tenuta dei registri". inoltre l’obbligo sussiste in base alla tipologia del deposito, infatti si considera:. - deposito all’ingrosso: vale a dire quello che, costituito fuori cantina e nel quale si detengono in deposito vini che rimangono di proprietà della ditta depositante, quasi sempre la stessa cantina confezionatrice, con obbligo per i vini di presentare la dichiarazione annuale di giacenza e, in più, è soggetto alla tenuta di un registro vero e proprio (commercializzazione). - magazzino all’ingrosso: intendendo per tale quello che acquista e, quale proprietario, rivende liberamente a nome proprio i vini stessi (soggetto alla dichiarazione annuale di giacenza), non soggetto a registro di carico e scarico (commercializzazione) vero e proprio essendo già considerato tale, per specifica finzione legislativa, l'insieme dei documenti che il grossista riceve dai suoi fornitori ed emette ai suoi clienti. ciò però vale solo se commerciano vini in recipienti di capienza non superiore ai 60 litri. - deposito di transito: nei quali i vini, sostando solo per pochi giorni in attesa di consegna ai singoli destinatari già figuranti nei documenti di accompagnamento emessi all'uscita dalla cantina, non essendo considerati "deposito all'ingrosso" non sono soggetti a registri ai fini suindicati. per completezza dell’informazione accenniamo agli obblighi dei cosidetti:. - commercianti all'ingrosso: che non siano essi stessi imbottigliatori - per finzione legislativa il registro è costituito dal complesso dei documenti di acquisto e vendita, pertanto non soggetto a registro di carico e scarico (commercializzazione). ciò però vale solo se commerciano vini in recipienti di capienza non superiore ai 60 litri. - rivenditori al minuto: soggetti diversi dai produttori che effettuano vendita diretta al consumatore. i quali non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico, se rispettano tutti i requisiti sotto indicati. nell’ ipotesi sia superato anche uno solo dei limiti citati scatta l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:. a) non utilizzo di cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente,. b) non utilizzo impianti di imbottigliamento dei vini o che. c) non esercizio di vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa (norma ue non applicabile in italia perché la vendita ambulante dei vini e degli alcolici è vietata dal codice di pubblica sicurezza);. d) vendono vini in recipienti di capienza inferiore a 60 litri;. e) vendono vini con cessioni singole inferiori ai 300 litri;. f) nello stesso esercizio si detengono quantità inferiori a 50 ettolitri di vino in recipienti da oltre 5 litri l'uno. fonte: mipaaf. ©riproduzione riservata
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