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pacchetto-ortofloro-plus Etichettatura dei vini ottenuti da uve appassite

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il termine “appassimento” può essere utilizzato esclusivamente per vini che appartengono a una dop o igp che rispondono alle condizioni previste per poter recare la menzione tradizionale “passito” oppure per vini che appartengono alla categoria “vino ottenuto da uve appassite”, di cui all’allegato vii, parte ii, punto 15 del regolamento n. 1308/13. i termini “leggermente appassito” ed equivalenti potrebbero essere utilizzati per vini che non rispettano le condizioni sopra indicate, ma che sono prodotti a partire da uve che hanno subito un leggero “appassimento”. l’allegato vii, parte ii, punto del reg. 1308/13 dice che: “il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.inoltre, secondo l’allegato ii, parte iv, punto 4 le uve fresche sono: “il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea” pertanto, in caso di utilizzo dei termini suddetti, il consumatore non sarebbe indotto in inganno ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera c) del reg. 607/09. fonte: reg. 1308/13. ©riproduzione riservata
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