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pacchetto-ortofloro-plus Etichettatura, la denominazione dell’alimento per i vini

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si ricorda che il 13 dicembre scorso è entrato in vigore il regolamento 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari. il settore vitivinicolo, come più volte indicato, è regolato da disposizioni specifiche, pertanto il legislatore ha voluto salvaguardare la specificità di alcuni prodotti alimentari. in particolare l’articolo 1 paragrafo 4 recita testualmente: “il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’unione per particolari alimenti”. pertanto appare evidente che la norma generale contenuta all’articolo 17, paragrafo 4 dove viene previsto quanto segue: “la denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia” non possa applicarsi al settore vitivinicolo in quanto “la denominazione del prodotto” è disciplinata in modo autonomo. infatti il regolamento ue 1308/13, specifico del settore ocm vino, all’articolo 119 elenca le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. nello specifico viene indicato che l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli oppure b) in deroga, il riferimento alla categoria dei prodotti può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione protetta o di un’indicazione geografica protetta. in considerazione di quanto sopra riportato la denominazione dell’alimento, così come prevista dal regolamento 1169/2011, non sia obbligatoria in quanto prevalgono le norme contenute dal regolamento specifico del settore vitivinicolo 1308/2013. fonte: reg. ce 1308/2013. ©riproduzione riservata
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