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pacchetto-ortofloro-plus Termine imbottigliato e imbottigliatore dopo il 13/12/2014

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il regolamento n. 1.169/11 che contiene le norme generali per l’etichettatura degli alimenti, indica che è sufficientespecificare il nome e l’indirizzo di chi agli occhi del consumatore si rende responsabile (produttore/venditore)dell’alimento.nell’ambito vitivinicolo però l’articolo 56 del regolamento 607/09 ed il dm 13/8/2012 prevedono l’indicazioneaggiuntiva dell’attività dell’imbottigliatore/confezionatore. pertanto rimettiamo una sintetica tabella dei termini utilizzabili per le etichette dei vini tranquilli con o senza igp/dop. vini tranquilli, con o senza igt/doc/docg:nel solo caso in cui lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) • “imbottigliato dall’azienda agricola ….”, • “imbottigliato dal viticoltore …”, • “imbottigliato dall’associazione dei produttori” nel solo caso in cui lo stesso imbottigliatore sia diverso da un imprenditore agricolo • “imbottigliatore” o “imbottigliato da.” • “imbottigliato per conto di …”, • “imbottigliato da …. per conto di ….” per i soli vini igp/dop in alternativa alle indicazioni sopra indicate e qualora ricorrano le condizioni di imprenditore agricolo cui al 2135 del c.c. • “imbottigliato all’origine da ….”, • “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale”, • “imbottigliato all’origine dai produttori riuniti”, • “imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori”, per i soli vini igp/dop in alternativa alle indicazioni sopra indicate con riferimento alla zona di produzione e nel rispetto del disciplinare di produzione • “imbottigliato nella zona di produzione”, • “imbottigliato in …”, seguita dal nome della igt/doc/docg. per i soli vini importati. • “importatore”, • “importato da ….”, fonte: regolamento 1169/11. ©riproduzione riservata
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