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Introduzione dell'obbligo, per i prodotti preincartati, di indicazione degli allergeni e delle indicazioni obbligatorie di base direttamente nell'etichetta, in luogo del generico cartello previsto per gli altri prodotti non preconfezionati.
Commercializzazione di un prodotto alimentare solo se accompagnato da un'indicazione che consentirà di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, dovranno essere riportate sui distributori automatici e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l'elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
Queste alcune delle novità contenute in un dpcm (Mise e ministero delle salute). Il nuovo testo modifica il decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Fonte: Italia Oggi