Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Vedemecum campagna vitivinicola 2015 - 2016, "Documenti di accompagnamento e registri"

Please publish modules in offcanvas position.

si rimette qui di seguito un estratto del consueto vademecum pubblicato dall’ispettorato centrale della qualità e repressione frodi inerente l’argomento [documenti di accompagnamento e registri]. 1.1 trasporto delle uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti. le uve da tavola destinate ad essere trasformate rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo (prescritto dall’art. 23 del regolamento ce n. 436/2009). per un approfondimento sull’argomento si rinvia all’allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013.1.2 documenti e-ad.per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è noto che il documento amministrativo di accompagnamento elettronico e-ad (emesso in conformità della direttiva 2008/118/ce, del regolamento (ce) n. 684/09 e del d.lgs. n. 48/2010) ha sostituito il documento amministrativo di accompagnamento (daa).per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad ufficio doganale di uscita dello stato, non vi è obbligo di emissione dell’e-ad, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato ii del precitato decreto, si evidenzia che l’agenzia delle dogane ha precisato che il documento mvv è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.1.3 trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento.si ricorda che il reg. (ue) n. 314/2012 ha modificato l’art. 29 del reg. (ce) n. 436/2009 introducendo, tra l’altro, l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall’e-ad o dal documento emesso in procedura di riserva, di trasmettere copia del documento di accompagnamento non soltanto per i vini destinati a diventare dop, ma anche per i vini destinati a diventare igp, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come dop, igp, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento.dal 1° settembre 2014, è entrato in applicazione il decreto che detta le disposizioni per la convalida dei documenti vitivinicoli mediante pec, prevedendo specifiche e dettagliate modalità operative.si evidenzia, che l’invio mediante pec del documento ai fini convalida per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale assolve, in taluni casi, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo previsto dal precitato art. 29 o dal dm 30 giugno 1995 o dal dm 19 dicembre 2000. nei casi in cui l’operatore non si avvalga di tale facoltà, per i trasporti effettuati interamente sul territorio nazionale la copia del documento è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. per i trasporti destinati ad altri stati membri dell’ue la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.1.4 modifiche introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 913 e dal decreto n. 293 del 20 marzo 2015.l’art. 2, comma 1 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (ce) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.con il decreto 293 del 20 marzo 20154 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. l’art. 8, prevede in particolare che a decorrere dal 1 gennaio 2016, il registro dovrà essere tenuto in forma esclusivamente telematica.inoltre, il decreto modifica le definizioni dei “prodotti vitivinicoli confezionati” e dei “piccoli quantitativi” ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto abrogando le lettere g) ed h) dell’art. 2, comma 1, del decreto 2 luglio 2013. tale modifiche sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto. in particolare, nella nuova formulazione è previsto che:- i mosti concentrati (mc) e i mosti concentrati rettificati (mcr) si considerano confezionati se contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, per i prodotti allo stato liquido, oppure a 5 chilogrammi, per quelli allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;- le singole cessioni di mc e di mcr, regolarmente confezionati da terzi, inferiori o pari a 5 litri oppure a 5 chilogrammi si considerano “piccoli quantitativi”. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale