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pacchetto-ortofloro-plus Registri, obbligo di annotazione per alcune nuove pratiche enologiche

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a seguito la pubblicazione del regolamento delegato (ue) n. 2015/1576, con il quale introduce tre nuove pratiche enologiche, è stato aggiornato l'elenco delle operazione enologiche soggette all'obbligo dell'annotazione separata nei registri di carico e scarico o pratiche enologiche. le pratiche adottate dal regolamento sono:. trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo. impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone (pvi/pvp). impiego di cloruro d'argento. si ricorda che l'articolo 41 del regolamento 436/09 nei registri, per ciascuna delle operazioni enologiche, sono indicati: a) l'operazione effettuata e la data della medesima; b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati; c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l'alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini; d) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione; e) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali; f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione; g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità; h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore elenco operazioni enologiche soggette ad annotazione nei registri ai sensi art.43 reg. ce 436/09: a) aumento del titolo alcolometrico; b) acidificazione; c) disacidificazione; d) dolcificazione; e) taglio; f) imbottigliamento; g) distillazione; h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati; i) elaborazione di vini liquorosi; j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato; k) trattamento con carbone ad uso enologico; l) trattamento con ferrocianuro di potassio; m) elaborazione di vini alcolizzati; n) altri casi di aggiunta di alcole; o) trasformazione in un prodotto di un'altra categoria, in particolare in vino aromatizzato; p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino o trattamento mediante scambio di cationi per l'acidificazione; q) aggiunta di dimetildicarbonato (dmdc) ai vini; r) impiego di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini; s) la correzione del tenore alcolico dei vini; t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all'autorizzazione concessa dallo stato; u) aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio (ndr: soppressa); v) trattamento elettromembranario per l'acidificazione o la disacidificazione; w) la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana; x) trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo; y) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone; z) impiego di cloruro d'argento. ©riproduzione riservata
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