Il Ministero delle Risorse agricole, con proprio decreto n. 747 del 28 gennaio scorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, ha riscritto la scheda tecnica dell’indicazione geografica ‘Grappa’ introducendo alcune novità a seguito di una nota della Commissione europea dello scorso dicembre che invitava l’Italia a eliminare la previsione dell’imbottigliamento obbligatorio della Grappa sul territorio nazionale, come previsto dal precedente decreto.
Il ministero ha quindi accolto la richiesta della Commissione autorizzando dal 1 agosto prossimo l’imbottigliamento della Grappa fuori Italia ma solo se esportata come prodotto finito, così da impedire ulteriori elaborazioni che spesso ne snaturavano le sue caratteristiche e le sue qualità organolettiche. Altra novità introdotta nel decreto riguarda l’invecchiamento.
Se prima si potevano usare i termini ‘vecchia’ o ‘invecchiata’ dopo 12 mesi di invecchiamento in legno e i termini ‘riserva’ o ‘stravecchia’ dopo 18, ora è stato definito anche il termine ‘barrique’, concesso se nei 12 mesi di invecchiamento in legno almeno la metà è trascorso in queste particolari botti.
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