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Le bevande aromatizzate, qualche anno fa, erano sottoposte alle norme del reg. Ce n. 1691/1991, ma dallo scorso anno la loro produzione e commercializzazione è disciplinata dal reg. Ue n. 251/2014. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono classificati nelle seguenti categorie.
a) vini aromatizzati;
b) bevande aromatizzate a base di vino;
c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Nella elaborazione dei vini aromatizzati l’eventuale aggiunta di alcol etilico è prevista espressamente, mentre non è consentito per le altre due categorie di prodotto, salvo le deroghe dei prodotti descritti nell’allegato II del reg. Ue n. 251/2014 (Es. Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino).
Il reg. Ce n. 1333/08 prevede una serie di additivi per queste bevande inseriti nell’allegato II, parte C, gruppo I, dello stesso regolamento.
Nell’allegato I, paragrafo 4) del nuovo regolamento è confermato che ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento Ce n. 1333/08.
Il regolamento Ue n. 251/2014 nell’allegato 1 disciplina l’utilizzo degli aromi e degli additivi impiegabili e in particolare per l’impiego degli aromi è previsto che per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati siano autorizzati, tra l’altro, i seguenti prodotti:
- sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento Ce n. 1334/08;
- gli aromi quali definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Ce n. 1334/08.
E’ noto come molti aromi e additivi (es. coloranti) siano presenti sul mercato in soluzioni alcoliche. Alcuni operatori hanno posto un quesito in merito al limite massimo di alcol che può essere aggiunto, nel prodotto vitivinicolo aromatizzato, a seguito dell’utilizzo di dette soluzioni, atteso che nulla dice espressamente il regolamento 251/2014.
In proposito sia nell’articolo 4, paragrafo 3 del reg. CE n. 1691/1991 e attualmente nell’allegato I, paragrafo 3, ultimo capoverso del reg. Ue n. 251/2014, è previsto che:
“L’alcol etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, deve essere di origine agricola e deve essere adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato”.
Commentando l’articolo di cui trattasi, nella circolare n. 1398 del 20 febbraio 2014, il MiPAAF affermava che:
“non esiste alcuna disposizione che stabilisca un limite all’aumento del grado alcolico nei processi di aromatizzazione, edulcorazione o colorazione di uno dei prodotti definiti dal regolamento stesso, purché l’alcol etilico sia utilizzato nelle quantità minime necessarie da un punto di vista tecnologico e purché il prodotto finale rientri nei limiti delle gradazioni alcoliche previste per ciascuna categoria di prodotto.”
Ulteriori elementi che aiutano a chiarire meglio la tematica sono riportati in una circolare meno recente del Ministero delle Finanze (circolare n. 63/D del 3 aprile 2000), dove, interpretando gli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 504/1995 (Disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi), il ministero delle Finanze ha affermato che per prodotti interamente fermentati, cioè contenenti alcol derivante interamente da fermentazione, devono intendersi anche talune bevande (vedi articolo 38 del D.Lgs. n. 504/1995), per le quali siano stati impiegati additivi o aromi ottenuti tramite l’utilizzo di alcol etilico, “purché la quantità di alcol apportata dagli additivi o dagli aromi non determini un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito superiore a 1,2% vol.”
Si ritiene pertanto che, fermo restando che l’alcol deve essere utilizzato nella dose strettamente necessaria per l’impiego dei coloranti e aromi consentiti e purché il prodotto finale rientri nei limiti delle gradazioni alcoliche previste per ciascuna categoria di prodotto, l’aggiunta di detti aromi, coloranti e additivi in soluzione alcolica, non deve determinare un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito, superiore a 1,2% vol.