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In base all’articolo 2 del Dm 20/3/2015 i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e alla registrazione delle operazioni, sono tutti coloro che per l’attività imprenditoriale agricola o commerciale detengono un prodotto vitivinicolo.
Per «prodotti vitivinicoli»: si intende i prodotti elencati all’Allegato I, Parte XII del regolamento (CE) n. 1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse.
Pertanto l’obbligo della tenuta del registri telematico è prevista per:
Il legislatore prevede inoltre l’obbligo per una ulteriore tipologia di soggetti:
Infine ai sensi del comma 4, articolo 2, del Dm 20/03/2016 non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico: