in base all’articolo 2 del dm 20/3/2015 i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e alla registrazione delle operazioni, sono tutti coloro che per l’attività imprenditoriale agricola o commerciale detengono un prodotto vitivinicolo. per «prodotti vitivinicoli»: si intende i prodotti elencati all’allegato i, parte xii del regolamento (ce) n. 1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse. pertanto l’obbligo della tenuta del registri telematico è prevista per:. depositi enologici: luoghi in cui si detengono in stoccaggio prodotti vitivinicoli in attesa della rivendita;. stabilimenti enologici: luoghi in cui si effettuano anche manipolazioni e/o trasformazioni. il legislatore prevede inoltre l’obbligo per una ulteriore tipologia di soggetti:. c/terzi: titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi i quali devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati;. aceto: i titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto i quali devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e di imbottigliamento. distillerie: i titolari di distillerie, i quali devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni. bevande aromatizzate: i titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a base di vino i quali devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni. infine ai sensi del comma 4, articolo 2, del dm 20/03/2016 non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico:. stabilimenti enologici con capacità inferiore a 50 ettolitri, che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all’art. 41, par. 1, del reg. ue 436/2009 (arricchimento, taglio, imbottigliamento,….). commercianti all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione. chi detiene prodotti vitivinicoli per utilizzarli esclusivamente come ingrediente di altri prodotti alimentari. vettori e spedizionieri doganali che detengono prodotti vitivinicoli confezionati. rivenditori al minuto di piccoli quantitativi, definiti secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera «i» del decreto 20 marzo 2015 (singola vendita 60 litri, max cessione singola 3 ettolitri, capacità max 50 hl). i soggetti che non dispongono di stabilimenti vinicoli e che detengono presso i propri depositi prodotti confezionati da terzi, per la successiva vendita al minuto o all’ingrosso. i viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione e che non acquistano altri prodotti che non effettuino alcuna delle 22 operazioni di cui all’art. 41, par. 1, del reg. ue 436/2009 (arricchimento, taglio, imbottigliamento,….). ©riproduzione riservata