In base all’articolo 2 del Dm 20/3/2015 i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e alla registrazione delle operazioni, sono tutti coloro che per l’attività imprenditoriale agricola o commerciale detengono un prodotto vitivinicolo.
Per «prodotti vitivinicoli»: si intende i prodotti elencati all’Allegato I, Parte XII del regolamento (CE) n. 1308/2013, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi e i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse.
Pertanto l’obbligo della tenuta del registri telematico è prevista per:
- Depositi enologici: luoghi in cui si detengono in stoccaggio prodotti vitivinicoli in attesa della rivendita;
- Stabilimenti enologici: luoghi in cui si effettuano anche manipolazioni e/o trasformazioni.
Il legislatore prevede inoltre l’obbligo per una ulteriore tipologia di soggetti:
- C/terzi: Titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi i quali devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati;
- Aceto: I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto i quali devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e di imbottigliamento.
- Distillerie: I titolari di distillerie, i quali devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni
- Bevande aromatizzate: I titolari di stabilimenti che elaborano bevande aromatizzate a base di vino i quali devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni
Infine ai sensi del comma 4, articolo 2, del Dm 20/03/2016 non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico:
- Stabilimenti enologici con capacità inferiore a 50 ettolitri, che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all’art. 41, par. 1, del Reg. UE 436/2009 (arricchimento, taglio, imbottigliamento,….)
- Commercianti all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione
- Chi detiene prodotti vitivinicoli per utilizzarli esclusivamente come ingrediente di altri prodotti alimentari
- Vettori e spedizionieri doganali che detengono prodotti vitivinicoli confezionati
- Rivenditori al minuto di piccoli quantitativi, definiti secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera «I» del Decreto 20 marzo 2015 (Singola vendita 60 litri, max cessione singola 3 ettolitri, capacità max 50 hl)
- I soggetti che non dispongono di stabilimenti vinicoli e che detengono presso i propri depositi prodotti confezionati da terzi, per la successiva vendita al minuto o all’ingrosso
- I viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione e che non acquistano altri prodotti che non effettuino alcuna delle 22 operazioni di cui all’art. 41, par. 1, del Reg. UE 436/2009 (arricchimento, taglio, imbottigliamento,….)
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