Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il Mipaaf con la nota n. 7244 fa seguito a molteplici richieste di chiarimento circa la denominazione dei prodotti indicati in oggetto, ovvero dei prodotti elaborati a partire da mosti o da succhi di uve, ottenuti da uve da vino oppure da uve da tavola o da loro miscele, sottoposti a trattamento mediante resine a scambio ionico, a concentrazione ed eventualmente a cristallizzazione separata del glucosio e fruttosio, a rimiscelazione dei predetti monosaccaridi ed alla loro ridissoluzione in acqua.
Per i prodotti descritti in premessa, non è consentito l'utilizzo delle denominazioni:
- "Succo d'uva concentrato deionizzato", in quanto i termini "succo di uva o "succo di uva concentrato" sono riservati ai prodotti conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2004
- "mostro concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti all'Allegato XI ter del Reg. 1234/2007", in quanto l'uso della denominazione "mosto concentrato rettificato" è riservata ai soli prodotti allo stato solido o liquido conformi alle disposizioni del Reg. 1308/2013;
- "mosto concentrato rettificato" per descrivere il prodotto di cui al precedente punto nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare nel quale esso sia stato impiegato, sussistendo l'identica riserva.
In particolare la denominazione "mosto concentrato rettificato" è riservata ad un prodotto vitivinicolo, confermi a specifiche caratteristiche chimico-fisiche, ottenuto ESCLUSIVAMENTE da uve da vino, sottoposto a pratiche enologiche e trattamenti autorizzati.
Si evidenzia, al riguardo, che il mosto concentrato rettificato (MCR), nella forma liquida, non può essere ottenuto dalla diluizione del prodotto solido, né l'MCR allo stato solido può essere costituito dai singoli monosaccaridi costituenti gli zuccheri naturali dell'uva (glucosio o fruttosio), ma deve essere ottenuto dalla integrale rimiscelazione del glucosio e del fruttosio contenuti nella materia prima.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione UE e tenuto conto di quanto indicato dal punto n. 6 dell'Allegato II del D.Lgs. n. 50/20042 e dal punto n. 4, lettera d), dell'Allegato II del D.Lgs. n. 151/2004, per gli zuccheri ottenuti dall'uva è possibile utilizzare le seguenti
denominazioni:
- "zucchero d'uva", nel caso dello zucchero estratto dall'uva, mediante i processi richiamati in premessa, la cui composizione rispetta quella degli zuccheri della materia prima e la cui destinazione è l'utilizzazione come ingrediente nei prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli.
Si sottolinea che tale denominazione può essere utilizzata anche per designare il "mosto concentrato rettificato" nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare diverso da un prodotto vitivinicolo. Tuttavia, "mosto concentrato rettificato" è l'unica denominazione utilizzabile nel settore vitivinicolo e nella relativa documentazione ufficiale (documenti di accompagnamento e registri).
- "glucosio d'uva", "fruttosio d'uva" "glucosio e fruttosio d'uva", nel caso dei corrispondenti monosaccaridi estratti dall'uva mediante i processi richiamati in premessa, oppure delle loro miscele la cui composizione non rispetta le caratteristiche della materia prima, la cui destinazione è l'utilizzazione come ingredienti nei prodotti alimentari diversi dai prodotti vitivinicoli.
- "sostanze zuccherine/zuccheri/glucosio/fruttosio di uve", aggiungendo la specificazione "da vino", "da tavola" o "da vino e da tavola" oppure "zuccheri/sostanze zuccherine/glucosio/fruttosio ottenuti/ottenute/ottenuto dalla trasformazione di succhi d'uva" o denominazioni descrittive equivalenti, nel caso dei corrispondenti prodotti sopra elencati.
Infine si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico" in quanto, l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto.