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Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 606/2009) e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli"), che prevede specifici adempimenti amministrativi.
In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre.
Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del DM 9 ottobre 2012, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.
Inoltre, nell'art. 6 sono indicate in dettaglio le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sui registri per le operazioni di arricchimento (titolo alcolometrico volumico totale e monte gradi del prodotto da arricchire, del MC o del MCR qualora utilizzati e del prodotto arricchito; l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e la variazione del volume rispetto a quella iniziale, ecc .).
Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato
Il Reg. (UE) n.1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs) ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.
Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 20168 sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali "Succo d'uva concentrato deionizzato", "Mosto concentrato rettificato
ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007" (o equivalenti) oppure "Mosto concentrato rettificato" nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall'Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.
Per quanto riguarda l'utilizzo ed il trasporto dell'MCR, nelle more della revisione dei Regolamenti applicativi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché di eventuali, ulteriori chiarimenti, si fa presente quanto segue, sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015:
utilizzo di MCR solido:
utilizzo di MC e MCR liquido
- L'articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso a seguito dell'eliminazione della misura sull'impiego dei MC e MCR prevista dall'OCM.
Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000.
L'Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile.
trasporti di MC/MCR