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Nel caso di vino senza DOP e IGP possono essere riportate nell'etichettatura le indicazioni di una o più varietà di vite ad uva da vino solamente per i vitigni che sono indicati nell'Allegato 4 del Dm 23 dicembre 2009 (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah).
Questi vitigni possono essere utilizzati anche per designare prodotti non DO e IG di altre categorie: vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto parzialmente fermentato, vino ottenuto da uve appassite, vino di uve stramature, vino liquoroso ecc.
Nel caso di vini spumanti possono essere indicati i vitigni ad uva da vino riportati nel registro nazionale varietà di vite, con esclusione delle varietà di cui agli allegati 1 e 2 del Dm 23 dicembre 2009. (per esempio sono esclusi i vitigni Cortese, Lambrusco, Brachetto, Verdicchio, Albana ecc.). Possono essere altresì indicate le varietà di vite di cui all'allegato 3 del citato Dm 23 dicembre 2009 (esempio: Croatina, Malvasia, Moscato, Trebbiano ecc.). Il sinonimo Pinot deve essere utilizzato obbligatoriamente per designare vini spumanti senza DO e IG in sostituzione dei nomi dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.