Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’articolo 28 del Dpr n. 162 del 12 febbraio 1965 (abrogato dalla legge Collavini 82/2006), sono stati delegati il Ministero dell’Agricoltura ed il Ministero della Sanità a stabilire le regole per la immissione al commercio di taluni vini in recipienti diversi dal vetro e altri esplicitamente ammessi.
I c.d. recipienti alternativi (pet, bag in box, lattine ecc…), per i quali era stata resa obbligatoria l’indicazione in etichetta della data di scadenza, con commercializzazione a tempo predefinito.
Il D.lgs 109/1992, per taluni alimenti e bevande aveva disciplinato l’obbligo di indicare nell’etichettatura il “termine minimo di conservazione” o la “data di scadenza”, ma aveva espressamente ESONERATO le varie categorie di VINI.
Tale esonero è stato confermato dal vigente Regolamento 1169/11, allegato X, punto 1/d.