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pacchetto-ortofloro-plus Vitivinicolo: data di scadenza sui recipienti alternativi al vetro

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con l’articolo 28 del dpr n. 162 del 12 febbraio 1965 (abrogato dalla legge collavini 82/2006), sono stati delegati il ministero dell’agricoltura ed il ministero della sanità a stabilire le regole per la immissione al commercio di taluni vini in recipienti diversi dal vetro e altri esplicitamente ammessi. i c.d. recipienti alternativi (pet, bag in box, lattine ecc…), per i quali era stata resa obbligatoria l’indicazione in etichetta della data di scadenza, con commercializzazione a tempo predefinito. il d.lgs 109/1992, per taluni alimenti e bevande aveva disciplinato l’obbligo di indicare nell’etichettatura il “termine minimo di conservazione” o la “data di scadenza”, ma aveva espressamente esonerato le varie categorie di vini. tale esonero è stato confermato dal vigente regolamento 1169/11, allegato x, punto 1/d. ©riproduzione riservata
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