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L'articolo 56, paragrafo 2 lettera b) del Reg. Ce 607/09, è previsto che il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore possano essere completati, nell'etichettatura dei soli vini Dop e Igp, dalla precisazione che l'imbottigliamento avviene nell'azienda del produttore purchè i termini e le condizioni di impiego siano stabiliti dallo Stato membro. L'Italia ha normato la materia all'art. 3, paragrafo 1 del dm 23 dicembre 2009.
Nel suddetto articolo è precisato che per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli Dop e Igp (ESCLUSIVAMENTE PER QUESTE) possono essere utilizzate nell'etichettatura, per completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore, le seguenti espressioni:
Sono ammesse anche le espressioni "imbottigliato nella zona di produzione..." e "imbottigliato in..." seguito dal nome della Dop o Igp, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle vicinanze. Tutte le espressioni indicate sopra, possono essere completate dalla dicitura "integralmente prodotto", a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.
È da specificare che, l'art. 2135 del codice civile, modificato dal D. Lgs. 18/5/2001 n. 228 prescrive che rientrano tra le attività dell'imprenditore agricolo anche quelle dirette alla coltivazione, trasformazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Sulla base di tale articolo, è possibile per un'azienda agricola designare ad esempio con l'espressione "imbottigliato all'origine dal viticoltore..." anche partite di vino Dop e Igp acquistati da terzi, purché sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione globale dell'azienda sia prevalente rispetto a quella delle citate partite acquistate da terzi.