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Dal tono letterale della norma si evince che, in conformità al Reg. 606/09, Allegato I A, punto 9, il trattamento con carbone per uso enologico è autorizzato soltanto per i seguenti prodotti.
- il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione,
- il mosto di uve concentrato rettificato e per
- i vini bianchi, con il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro.
Infine la pratica enologica in questione è riferita al carbone decolorante con divieto di utilizzo di altre tipologie ed usi.
Un "mosto di uve", una volta completato il trattamento legale, può essere detenuto, tagliato, fermentato, venduto, ecc., a libera scelta del detentore, purché entro gli altri eventuali limiti di legge quali, ad esempio, la facoltà di fermentazione nei tempi e modi prescritti.
In quanto alla casella "codice delle manipolazioni" dell'eventuale documento di accompagnamento, si chiarisce che per l'aggiunta di carbone la normativa Ue non ha istituito alcun codice, per cui la pertinente casella a questi fini rimane in bianco
In quanto alla annotazione a registro del trattamento con carbone ad uso enologico si evidenzia che a norma dell'art. 41/1/k del Regolamento n. 436/09 deve essere obbligatoriamente registrato.
Non è sufficiente indicare l'aggiunta di carbone, ma è anche necessario, in ogni caso, indicarne pure la quantità utilizzata.