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Come noto, dal 2016, è in vigore il nuovo sistema delle autorizzazioni per i nuovi impianti ed i reimpianti viticoli. Dopo il primo anno di applicazione e i numerosi problemi riscontrati, la materia è stata recentemente rivista: il DM n. 527 del 30 gennaio 2017 ha modificato la disciplina del DM. n. 12272 del 15/12/2015.
Ulteriori chiarimenti, poi, sono stati forniti anche da AGEA che, con la circolare n. 18162 del 1° marzo 2017, ha precisato le modalità operative ed alcuni profili non chiari della disciplina.
A partire dal 1° gennaio 2016 (e fino al 31/12/2030) i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati soltanto se è stata concessa un’apposita autorizzazione: con tale sistema, quindi, è stato superato il precedente regime dei diritti di impianto.
Ci sono però alcune eccezioni: non richiede alcuna autorizzazione l’impianto/reimpianto di:
Per l’anno 2016, il nuovo regime delle autorizzazioni non è stato esente da problematiche: in particolare la richiesta dieci volte superiore alla superficie disponibile ha creato non pochi problemi per l’assegnazione delle autorizzazioni.
Il DM 527/2017 e la circolare AGEA, quindi, hanno provveduto ad inserire tutt’una serie di misure volte a contenere fenomeni elusivi e garantire i diritti di tutti i richiedenti.
Il richiamato decreto, infatti, prevede:
Un altro aspetto importante è quello che riguarda i criteri di priorità. Ogni Regione, infatti, può applicare una serie di criteri di priorità con cui assegnare fino al 50% delle superfici autorizzate di sua competenza. I criteri possono essere:
Visto il boom del 2016, per il 2017 le autorizzazioni saranno garantite per una superficie minima di 0,1 ha per ogni richiesta ammissibile. Nel caso le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie disponibile, le Regioni potranno fissare un limite massimo per domanda pari alla media delle superfici richieste.
Le autorizzazioni sono gratuite e concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda
Si ricorda che le domande per le autorizzazioni di impianto o reimpianto vanno presentate dal 15/02/ al 31 marzo di ogni anno, utilizzando l’apposita procedura telematica.
Inoltre, una volta ottenuta l’autorizzazione e provveduto all’impianto, entro 60 giorni da tale data, il produttore è tenuto all’invio di una comunicazione telematica contenente:
Concludendo si segnala che, in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni ottenute, sono previste sanzioni severe:
Al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 per ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni.