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L’articolo 9 della legge 238/16, meglio conosciuta come Testo Unico del Vino e della Vite, innova alcune disposizioni concernenti la “Planimetria dei Locali”.
Innanzitutto viene precisata la portata della definizione di cantina/stabilimento enologico. Per la cantina o lo stabilimento enologico (da intendersi come sinonimi), adesso ricomprendono non solo i locali e le relative pertinenze ove sono detenuti i prodotti vitivinicoli, ma anche quelli ove si svolge la produzione degli stessi nonché quelli ove è effettuata la detenzione e la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Nel contempo, è chiarito che non sono cantine/stabilimenti enologici le distillerie, gli acetifici, gli stabilimenti in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari ed i depositi di soli prodotti vitivinicoli confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
La planimetria deve essere presentata, agli uffici territoriali dell’Ispettorato Repressione Frodi, da coloro che hanno cantine/stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri. L’obbligo non sussiste nel caso in cui, per tali cantine/stabilimenti, sia stata presentata ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la planimetria prevista ai sensi delle vigenti norme in materia di accise, a seguito dell’attivazione di un deposito fiscale.
Fatte salve le esenzioni sopra menzionate, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie a carico dei titolari di cantine/stabilimenti, da presentare agli uffici territoriali, si evidenzia che:
- deve essere sia fornita la planimetria dei locali della cantina/stabilimento e delle relative pertinenze, sia dichiarata la capacità complessiva (cioè la somma delle capacità dei recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri); inoltre, nella predetta rappresentazione, deve essere specificata l’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, per i quali un’apposita legenda riporterà il codice alfanumerico identificativo e la capacità; tali disposizioni sono innovative in quanto non è più fatto riferimento ai recipienti “fissi” e che, pertanto, l’ubicazione e l’identificazione riguarderanno tutti i recipienti presenti nella cantina/stabilimento di capacità superiore a 10 ettolitri, in quanto destinati alla detenzione/produzione di prodotti vitivinicoli, anche aromatizzati;
- deve essere comunicata qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata, come l’installazione o l’eliminazione di vasi vinari o i cambi di destinazione d’uso;
- deve essere comunicato l’eventuale spostamento dei recipienti solo qualora esso venga effettuato tra fabbricati diversi ancorché appartenenti allo stesso stabilimento.
Inoltre, la planimetria deve indicare anche i locali adibiti esclusivamente alla detenzione delle sostanze consentite nella elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Le planimetrie già in possesso degli Uffici ICQRF, se conformi alle predette disposizioni, devono ritenersi tuttora valide, non rendendosi necessari ulteriori adempimenti a carico degli operatori.