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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017 del Decreto 6 febbraio 2017 dal titolo "Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012", si conferma che, come stabilito da una nota del Ministero della Sanità del 16 marzo 1998, sono esonerati coloro che utilizzano anidride solforosa in ambito enologico.
Di seguito si riporta la nota ministeriale n. 16 marzo 1998:
"L'articolo 62 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, l'anidride solforosa viene utilizzata dagli operatori del settore per la conservazione dei prodotti vitivinicoli ai sensi del DM 27 febbraio 1996, n. 209.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la deroga prevista dal succitato articolo 62 possa applicarsi al caso in esame, trattandosi di stabilimenti nei quali l'anidride solforosa viene utilizzata per la trasformazione di altri prodotti e che la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici sia obbligatoria, ai sensi dell'articolo 4, lettera e) del citato R.d. 147/27, per coloro che eseguono operazioni relative a detto impiego alle dipendenze di industrie che producono gas tossici o che ne effettuano il trasporto".