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pacchetto-ortofloro-plus Vigneti: autorizzazioni all'impianto e le possibili sanzioni

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a partire dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2030, in attuazione del dm 1213 del 19/2/2015, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solamente se si è in possesso dell’apposita autorizzazione concessa ai sensi del dm 12272 del 15/12/15 e dm 527 del 30/1/2017. le autorizzazioni per nuovi impianti sono concesse ai richiedenti che presentano domanda all’autorità competente tramite il portale sian e devono esser presentate entro il 31 marzo di ogni anno. per le regioni in cui le richieste ammissibili interessano una superficie uguale o inferiore a quella autorizzabile, le richieste sono accolte nella loro totalità e le superfici residue non assegnate saranno messe a disposizione di quelle regioni in cui le superfici richieste sono superiori a quelle autorizzabili. nel caso in cui le richieste siano superiori alle superfici autorizzabili, sono previsti dei criteri di ripartizione che tengono conto tra l’altro di principi di priorità a cui le regioni possono destinare una percentuale complessiva del 50 percento della superficie di cui all’art. 9, comma 5 del dm 12272. al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale e nel rispetto dei criteri di priorità e miglioramento della competitività del settore, nell’ambito delle singole regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:. a)nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovrà esser specificata la superficie e la regione in cui localizzare l’impianto;. b)le autorizzazioni rilasciate dalla campagna 2017 non saranno più trasferibili da una regione all’altra;. c)il vigneto impiantato a seguito del rilascio di dell’autorizzazione dovrà esser mantenuto per almeno 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore o fitosanitari;. d) l’estirpazione di vigneti autorizzati, prima dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto. al fine di monitorare le autorizzazioni è stato istituito il registro pubblico delle autorizzazioni in cui sono rilevate le autorizzazioni concesse, i riferimenti alla zonizzazione ed alle superfici autorizzate. illustriamo di seguito le casistiche previste nella circolare agea n. 18162 del 01/03/2017 per il rilascio delle autorizzazioni. autorizzazione per nuovi impianti. il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti avverrà entro il 1 giugno e tramite apposite funzioni saranno disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da agea e rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale agea e sian. le regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel bollettino ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie. le autorizzazioni avranno validità 3 anni dalla data del rilascio. i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal dm, entro il 10 giugno utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul portale agea. conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni. il titolare di diritti di reimpianto deve presentare telematicamente alla regione /p.a. che ha in carico il diritto, la richiesta di conversione in autorizzazione entro la data di scadenza del diritto e comunque non oltre il 31/12/2020. le regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla richiesta. transitorio: per i diritti non utilizzati al 31/12/15, a cui non è stata assegnata una data di scadenza, o con data di scadenza 31/12/15, le regioni/p.a. aggiornano la data di scadenza del diritto consolidato che deve coincidere con la data massima per effettuare l’impianto, previa conversione in autorizzazione, e comunque non oltre il 31/12/2023. autorizzazioni per il reimpianto. le autorizzazioni per reimpianti competono ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e ne presentano richiesta alla regione competente tramite gli applicativi resi disponibili (op/regioni). le domande vanno presentate entro due anni dall’espianto alla regione che ne ha effettuato la verifica e le superfici espiantate devono esser comunicate dal richiedente tramite il portale sian entro la fine della campagna viticola in cui è avvenuta l’estirpazione. qualora si richieda l’autorizzazione al reimpianto di una superficie inferiore a quella espiantata, è possibile riservarsi il diritto di richiedere entro i termini di scadenza, la superfice residua. le regioni rilasciano entro 3 mesi dalla presentazione le autorizzazioni per le domande ritenute ammissibili e provvedono all’aggiornamento del registro. subentro di un’autorizzazione. posto che, per contribuire all’immediato utilizzo delle autorizzazioni viene perseguito l’obiettivo della non trasferibilità al punto 5) della circolare agea 18162 del 1/3/17circolare agea 18162 del 1/3/17, sono previsti i seguenti casi si subentro nelle autorizzazioni:. - per eredità a causa della morte del produttore, fermo restando l’obbligo dell’erede di rispettare i vincoli in capo dal de cuius;. - nei casi di fusione o scissione quando l’originario beneficiario dell’autorizzazione non possa mantenere la stessa personalità giuridica. le sanzioni. i produttori che non abbiano utilizzato, nel corso del periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:. 3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicola e € 1.500 per ettaro se la superficie impiantata è uguale al 20% del totale della superficie concessa in autorizzazione;. 2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicola e € 1.000 per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore al 60% del totale della superficie concessa in autorizzazione;. 1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicola e € 500 per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 60% ma inferiore al totale della superficie concessa in autorizzazione. non si applicano sanzioni qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% della superfice totale concessa in autorizzazione e inferiore a 0,5 ettari. per le superficie autorizzate inferiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10%. al produttore che rinuncia all’autorizzazione concessa, qualora gli venga attribuita una superfice inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, in base al reg. (ue) 561/15, si applica la sanzione di € 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusone dalle misure di sostegno previste dall’ocm vitivinicola per 2 anni. ©riproduzione riservata
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