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A partire dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2030, in attuazione del DM 1213 del 19/2/2015, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solamente se si è in possesso dell’apposita autorizzazione concessa ai sensi del DM 12272 del 15/12/15 e DM 527 del 30/1/2017.
Le autorizzazioni per nuovi impianti sono concesse ai richiedenti che presentano domanda all’Autorità competente tramite il portale SIAN e devono esser presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Per le regioni in cui le richieste ammissibili interessano una superficie uguale o inferiore a quella autorizzabile, le richieste sono accolte nella loro totalità e le superfici residue non assegnate saranno messe a disposizione di quelle Regioni in cui le superfici richieste sono superiori a quelle autorizzabili.
Nel caso in cui le richieste siano superiori alle superfici autorizzabili, sono previsti dei criteri di ripartizione che tengono conto tra l’altro di principi di priorità a cui le Regioni possono destinare una percentuale complessiva del 50 percento della superficie di cui all’art. 9, comma 5 del DM 12272.
Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale e nel rispetto dei criteri di priorità e miglioramento della competitività del settore, nell’ambito delle singole regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:
a) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovrà esser specificata la superficie e la Regione in cui localizzare l’impianto;
b) le autorizzazioni rilasciate dalla campagna 2017 non saranno più trasferibili da una regione all’altra;
c) il vigneto impiantato a seguito del rilascio di dell’autorizzazione dovrà esser mantenuto per almeno 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore o fitosanitari;
d) l’estirpazione di vigneti autorizzati, prima dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.
Al fine di monitorare le autorizzazioni è stato istituito il Registro pubblico delle autorizzazioni in cui sono rilevate le autorizzazioni concesse, i riferimenti alla zonizzazione ed alle superfici autorizzate.
Illustriamo di seguito le casistiche previste nella circolare AGEA n. 18162 del 01/03/2017 per il rilascio delle autorizzazioni.
Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti avverrà entro il 1 giugno e tramite apposite funzioni saranno disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN.
Le regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.
Le autorizzazioni avranno validità 3 anni dalla data del rilascio.
I beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro il 10 giugno utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul portale AGEA.
Il titolare di diritti di reimpianto deve presentare telematicamente alla Regione /P.A. che ha in carico il diritto, la richiesta di conversione in autorizzazione entro la data di scadenza del diritto e comunque non oltre il 31/12/2020.
Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla richiesta.
Transitorio: per i diritti non utilizzati al 31/12/15, a cui non è stata assegnata una data di scadenza, o con data di scadenza 31/12/15, le Regioni/P.A. aggiornano la data di scadenza del diritto consolidato che deve coincidere con la data massima per effettuare l’impianto, previa conversione in autorizzazione, e comunque non oltre il 31/12/2023.
Le autorizzazioni per reimpianti competono ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e ne presentano richiesta alla Regione competente tramite gli applicativi resi disponibili (OP/Regioni).
Le domande vanno presentate entro due anni dall’espianto alla Regione che ne ha effettuato la verifica e le superfici espiantate devono esser comunicate dal richiedente tramite il portale SIAN entro la fine della campagna viticola in cui è avvenuta l’estirpazione.
Qualora si richieda l’autorizzazione al reimpianto di una superficie inferiore a quella espiantata, è possibile riservarsi il diritto di richiedere entro i termini di scadenza, la superfice residua.
Le Regioni rilasciano entro 3 mesi dalla presentazione le autorizzazioni per le domande ritenute ammissibili e provvedono all’aggiornamento del registro.
Posto che, per contribuire all’immediato utilizzo delle autorizzazioni viene perseguito l’obiettivo della non trasferibilità al punto 5) della circolare AGEA 18162 del 1/3/17circolare AGEA 18162 del 1/3/17, sono previsti i seguenti casi si subentro nelle autorizzazioni:
- per eredità a causa della morte del produttore, fermo restando l’obbligo dell’erede di rispettare i vincoli in capo dal de cuius;
- nei casi di fusione o scissione quando l’originario beneficiario dell’autorizzazione non possa mantenere la stessa personalità giuridica.
I produttori che non abbiano utilizzato, nel corso del periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
Non si applicano sanzioni qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% della superfice totale concessa in autorizzazione e inferiore a 0,5 ettari. Per le superficie autorizzate inferiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10%.
Al produttore che rinuncia all’autorizzazione concessa, qualora gli venga attribuita una superfice inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, in base al Reg. (UE) 561/15, si applica la sanzione di € 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusone dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per 2 anni.