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L’art. 38, ultimo comma del Reg. (CE) n. 436/2009 prescrive che “Se un’impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l’obbligo di tenere i registri incombe ai depositi centrali.
Le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.
Si ritiene che la precitata disposizione possa essere applicata qualora il punto vendita operi come rivenditore al minuto, ossia se sia effettuata la vendita al consumatore finale, esclusivamente di “piccoli quantitativi”, definiti, come:
In definitiva, se il punto vendita possiede i suddetti requisiti, fissati per essere considerato rivenditore al minuto, l’obbligo della tenuta del registro incombe solo sul “deposito centrale” e non anche sul punto vendita [art. 2, comma 1, lettera i), del DM 20 marzo 2015 che ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera h), del DM 2 luglio 2013].