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L’articolo 10 del Testo Unico innova alcune disposizioni già presenti nell’art. 9 della L. n. 82/2006 (legge Collavini). Innanzitutto conferma il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli.
In deroga, a quanto sopra indicato, possono svolgersi in un periodo diverso da quello sopra menzionato, le fermentazioni e rifermentazioni che sono:
A quest’ultimo proposito, l’ICQRF è dell’avviso che, in considerazione della ratio dell’art. 90, comma 3, purché non in contrasto con le previsioni dell’articolo 10, per la corrente campagna 2016/2017 possano continuare ad applicarsi le determinazioni emanate dalle Regioni e dalle Province autonome in applicazione delle abrogate norme di cui all’art. 9, commi 1 e 4 della L. n. 82/2006, al fine di consentire la produzione dei vini tradizionali, per i quali sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni in un periodo diverso da quello dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Resta immutata la disciplina delle autorizzazioni delle operazioni di arricchimento, la cui effettuazione permane subordinata, ai sensi del comma 2, allo specifico provvedimento di ciascuna Regione o Provincia autonoma: ai sensi dell’art. 90, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2 del DM prot. n. 278 del 9 ottobre 2012.