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Con la circolare n. 3984 del 24 marzo 2017 il MIPAAF/ICQRF, interviene per fornire chiarimenti circa la detenzione e uso del saccarosio, quindi alcole e altre sostanze “pericolose”.
In particolare si riferisce alla semplificazione operativa nel caso di stabilimenti c.d. “promiscui”, cioè da dove si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l’impiego dei prodotti sopramenzionati (in particolare del saccarosio), questi ultimi siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell’Ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.
Innanzitutto ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 238/2016 si intendono per stabilimenti “promiscui” quelli nei quali si effettua la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 e dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l ‘impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014.
Le nuove disposizioni dell’articolo 14, operando una semplificazione delle corrispondenti norme contenute nella legge n. 82/2006, danno la possibilità, alle imprese titolari di stabilimenti “promiscui”, di effettuare l’introduzione, la detenzione e l’impiego del saccarosio e degli altri prodotti menzionati in premessa, dettando le seguenti due condizioni affinché non siano violati i divieti di detenzione stabiliti dal successivo articolo 15:
- ogni lavorazione è comunicata all’ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione;
- i prodotti già menzionati sono esclusivamente detenuti, quando non estratti ed impiegati nelle lavorazioni comunicate in conformità con il precedente punto, in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell’ufficio territoriale.
Deve ritenersi superata, quindi, la precedente impostazione secondo la quale l’introduzione e detenzione dei prodotti in parola nello stabilimento promiscuo era consentita solo in concomitanza con l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate oppure, nel caso del “magazzino controllato”, con l’assistenza dei funzionari di questo Ispettorato alle operazioni di apertura e chiusura del magazzino stesso nonché all’impiego nelle citate lavorazioni.
A completamento di quanta precede, si ritiene che la condizione relativa alla detenzione del saccarosio e degli altri prodotti già menzionati nei locali a ciò appositamente destinati è indipendente dall’obbligo della presentazione della planimetria, ai sensi dell’art. 9 della citata legge; resta fatto salvo che, se il titolare dello stabilimento sia obbligato a presentare la planimetria, nella stessa devono essere anche indicati i locali di cui sopra.
Questi ultimi, inoltre, possono essere costituiti sia da uno o più vani chiusi sia da una o più porzioni o aree di un fabbricato. I vani chiusi, tuttavia, dovranno comunque rimanere accessibili ai controlli, mentre le porzioni o aree dovranno essere opportunamente delimitate, ad esempio mediante recinzioni, per consentirne l’immediata identificazione.
In tutti i casi sarà opportuno contrassegnare i locali in parola mediante apposito cartello recante il codice ICQRF dello stabilimento e la dicitura “locale destinato al deposito di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e dei prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014” o altre equivalenti.
Resta inteso che, il reperimento del saccarosio e degli altri prodotti sopramenzionati al di fuori dei predetti locali, in circostanze diverse da quelle strettamente funzionali per la ricezione e deposito nello stabilimento e l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate, è idoneo a configurare la violazione del divieto di detenzione stabilito dal richiamato articolo 15.
Analogamente, deve ritenersi violato il richiamato divieto nel caso in cui siano reperiti nei predetti vani o aree i prodotti vitivinicoli.
Resta inteso, infine, che le introduzioni, le estrazioni e le giacenze dei prodotti immagazzinati nei locali in parola devono trovare riscontro con quanto riportato nei registri telematizzati e nella documentazione giustificativa tenuta in conformità con le disposizioni del DM n. 293 del marzo 2015.