Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Ai sensi della vigente normativa comunitaria, è possibile utilizzare la dicitura di colore “rosato” o “rosé” nell’etichettatura di vini Dop, Igp o varietali designati con il nome di vitigno a bacca bianca, purché nell’elaborazione di tali vini possono partecipare fino al 15% le uve di altri vitigni che possono essere ance a bacca rossa.
Pertanto il prodotto dovrà essere composta dall’85% di uve a bacca bianca ed il restante 15% di uve a bacca rossa.
Tale possibilità di etichettatura è conforme alla vigente normativa comunitaria, purché si verifichino le seguenti condizioni:
In conclusione, è possibile utilizzare il termine “rosato” o altro equivalente anche nel caso in cui il vino sia prodotto a partire da una mescolanza di uve (85% di uve bianche e 15% di uve rosse).
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del reg. 606/09, nel caso di un vino Dop/Igp l’85% di vino bianco può essere assemblato con 15% di vino rosso per produrre del vino rosato. Non ammesso quindi per i vini generici.
Per quanto concerne l’etichettatura il termine “rosato” non deve essere direttamente collegato ai nomi delle varietà di vite, in quanto non si deve indurre in errore il consumatore sui nomi delle varietà di uve da vino di provenienza.