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pacchetto-ortofloro-plus Menzione cru, non ammessa per i vini italiani

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il termine “cru” è espressamente protetto come “menzione tradizionale” dal regolamento ue n. 1.308/13.inoltre norme di dettaglio sono dettate dal regolamento di attuazione n. 607/09, artt. 29 e seguenti e successivo allegato xii, il quale in origine elencava le menzioni “connesse alla qualità di un vino, riservata a vini a dop stabiliti per decreto”. il predetto allegato è stato successivamente abrogato e sostituito dall’elenco denominato “e-bacchus” pubblicato nel sito ufficiale internet ora vigente, dal quale si desume:. che la menzione tradizionale “grand cru” non è prevista, ed è quindi vietata, per l’italia;. che la stessa menzione “grand cru” è invece ammessa in francia, limitatamente ai vini a dop ivi elencati, e alle categorie “vino”, “vino liquoroso” e “vino spumante”, nonché come indicazione geografica protetta di vini prodotti in cile, svizzera e tunisia. proprio a causa del divieto dell’utilizzo del termine “cru” o simili per i nostri vini, in italia è stato valorizzato il termine “vigna” come da regole e garanzie recentemente confermate dall’art. 31, commi 10 e 13, del nuovo testo unico del vino. il termine “cru” senza altre aggiunte” è inoltre previsto, solo per la francia, nell’elenco dei termini tutelati (regolam. n. 607/09, art. 57 e allegato xiii) utilizzabili a talune condizioni nell’ambito del “nome dell’azienda agricola”, allo stesso modo in cui in italia sono protetti e riservati i termini “abbazia”, “castello”, “rocca, “torre” e “villa”. ©riproduzione riservata
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