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Il termine “Cru” è espressamente protetto come “menzione tradizionale” dal Regolamento Ue n. 1.308/13. Inoltre norme di dettaglio sono dettate dal Regolamento di attuazione n. 607/09, artt. 29 e seguenti e successivo Allegato XII, il quale in origine elencava le menzioni “connesse alla qualità di un vino, riservata a vini a Dop stabiliti per decreto”.
Il predetto Allegato è stato successivamente abrogato e sostituito dall’elenco denominato “e-Bacchus” pubblicato nel sito ufficiale internet www.ec.europa.eu ora vigente, dal quale si desume:
Proprio a causa del divieto dell’utilizzo del termine “cru” o simili per i nostri vini, in Italia è stato valorizzato il termine “vigna” come da regole e garanzie recentemente confermate dall’art. 31, commi 10 e 13, del nuovo Testo Unico del Vino.
Il termine “cru” senza altre aggiunte” è inoltre previsto, solo per la Francia, nell’elenco dei termini tutelati (Regolam. n. 607/09, art. 57 e Allegato XIII) utilizzabili a talune condizioni nell’ambito del “nome dell’azienda agricola”, allo stesso modo in cui in Italia sono protetti e riservati i termini “abbazia”, “castello”, “rocca, “torre” e “villa”.