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La normativa riferita al titolo alcolometrico effettivo si differenzia in caso di utilizzo in ambito etichettatura anche nei documenti di trasporto.
In questo approfondimento indichiamo le tolleranze previste dalla normativa vigente per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli.
Etichettatura:
l’articolo 54 del Reg.CE 607/09 prevede che l’unità di misura deve essere riferita ad unità e mezze unità di percentuale del volume (esempio 10,5 – 11 – 11,5 – ecc..). Inoltre deve riportarsi seguita dal simbolo “% Vol” e le dimensioni minime variano a seconda della capacità del recipiente: a) fino a 200 ml: 2 mm; b) da 201 a 1.000 ml: 3 mm; c) oltre 1.000 ml: 5 mm.
Per quanto attiene le tolleranze, per i vini tranquilli max 0,5% vol in + o -, mentre per le ulteriori 4 categorie, vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi e vini da uve stramature: max 0,8 % vol in + o -.
In aggiunta alle tolleranze di “etichettatura”, si conteggiano anche le tolleranze “analitiche” che variano a seconda del metodo ufficiale adottato. Ad esempio quando determinato al picnometro è di 0,19% vol.; quindi nel caso di un vino tranquillo si somma alla tolleranza di etichettatura (0,5%) + (0,19%).