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Secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 607/09, art 66/2 e Allegato XVI – L.V. n. 7-8/2012 sono previste le seguenti tre diciture da poter indicare nell’etichetta esclusivamente dei vini Dop e Igp.
- “fermentato in botte”;
- “maturato in botte”;
- “invecchiato in botte”.
Oltre a queste i disciplinari di produzione possono stabilire ulteriori termini e rispettive modalità di utilizzo (esempio “affinato in botte”).
Il Regolamento suddetto precisa anche che la maturazione, la fermentazione o l’invecchiamento del vino in contenitori in legno deve essere eseguita senza l’aggiunta di prodotti non fermentati, maturati o invecchiati in legno. Quindi il prodotto deve essere al 100% fermentato, maturato o invecchiato in botte.
Qualora, però, il disciplinare di riferimento lo preveda è possibile aggiungere prodotto non fermentato, maturato o invecchiato in contenitori in legno, purché il periodo di invecchiamento sia almeno l’85% per la partita di prodotto iniziale.
Ai fini del registro telematico, se il disciplinare del prodotto lo prevede, occorre registrare le operazioni di immissione ed estrazione dei prodotti sottoposti ad invecchiamento in recipiente in legno, la data delle stesse, la quantità e la designazione del prodotto.
Infine anche sui documenti di accompagnamento dei prodotti sfusi deve essere trascritta l’indicazione adottata se destinata a figurare in etichetta.