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pacchetto-ortofloro-plus Accise, le semplificazioni per depositi fiscali

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la legge 1° dicembre 2016 n. 225 ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 37 del testo unico accise:“gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri. compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati da regolamento ce n. 436/2009”. tale intervento normativo è senza dubbio orientato, fintanto che il vino è assoggettato ad accisa con aliquota zero, a modificare l’assetto degli adempimenti contabili fiscali nel settore vitivinicolo in un’ottica di semplificazione e snellimento degli adempimenti a carico degli operatori. l’agenzia delle dogane con la nota prot. ru 90768 del 7 agosto scorso evidenzia che le modalità di assolvimento degli oneri di contabilizzazione dei dati di produzione, introdotte dalla nuova norma, non possono trovare attuazione rispetto alla campagna di produzione vitivinicola 2016/2017, iniziata, tra l’altro, in un quadro giuridico di riferimento che non contemplava la possibilità di considerare valide rendicontazioni diverse da quelle fiscali.quanto all’obbligo di tenuta del registro vitivinicolo in forma telematica sono state avviate le procedure di coordinamento con il mipaaf. pertanto in attesa dell’attivazione di interscambio dati delle movimentazioni dei registri sian/ag.dogane, sono confermati tutti gli adempimenti attualmente previsti e riassunti nella nota prot. ru 90768 del 7 agosto 2014: bilancio di materia e bilancio energetico. ©riproduzione riservata
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