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Con il nuovo decreto Dm. n. 944 del 6 settembre 2017 i mosti vengono definite come segue:
“I mosti di uve, in qualunque stadio della loro trasformazione, aventi titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume che, in via esclusiva, sono sia ottenuti direttamente e totalmente da uve fresche appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell’art. 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sia esclusivamente destinati, avendone i requisiti, alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati”.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 del Testo Unico, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8 per cento in volume.
Fa eccezione quanto indicato all’art.17 , ovvero tale divieto non si applica per i mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato. Questi possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale.